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Part time agevolato e la doppia autorizzazione

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Ricordiamo che con l’art. 1, comma 284 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), è stato attuato dal DM 7 aprile 2016 (G.U. 18 maggio 2016 n. 115), consentendo ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di concordare con il proprio datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sia orizzontale che verticale), entro i limiti del 40 e del 60%.

Con la circolare n. 90/2016, l’INPS ha fornito la relativa regolamentazione operativa, precisando che, la disciplina in materia di pensionamento attivo si applica – nei limiti dei fondi stanziati – a tutti quei lavoratori del settore privato che, al momento della richiesta, siano assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, il lavoratore che ne faccia richiesta dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento (66 anni e 7 mesi per i lavoratori, mentre per le lavoratrici 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018), a condizione che abbia già maturato il requisito minimo di contribuzione per accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi).

La finalità del nuovo istituto è quella di evitare che gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro incidano negativamente sul trattamento pensionistico del dipendente, a cui spetta quindi l’ordinaria retribuzione e una somma pari ai contributi previdenziali che l’azienda avrebbe dovuto versare sulla retribuzione dell’orario non lavorato.
Quest’ultimo elemento retributivo – spiega l’INPS nella circolare – è omnicomprensivo, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, nemmeno quella relativa all’assicurazione INAIL. Lo Stato, nei limiti delle risorse disponibili, riconosce poi al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione lavorativa non lavorata.

La circolare n. 90, prosegue elencando gli adempimenti necessari per accedere all’invecchiamento attivo.
La prima incombenza è a carico del lavoratore interessato, che è tenuto a presentare domanda telematica all’INPS per acquisire la certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo, nonché la futura maturazione di quello anagrafico. Le apposite procedure telematiche relative a questa prima fase sono già operative e disponibili sul sito www.inps.it.
Successivamente, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare la riduzione dell’orario di lavoro, sottoscrivendo un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, che produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda.

A partire dal 2 giugno 2016 sarà operativa anche la seconda fase della c.d. “doppia autorizzazione”, che consentirà ai datori di lavoro di trasmettere l’accordo e la relativa istanza di autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, mediante l’apposita procedura telematica.

Da questo momento, la DTL avrà cinque giorni lavorativi di tempo per autorizzare l’accordo e, in mancanza del nulla osta, opererà la regola del silenzio assenso.

Successivamente il datore di lavoro (mediante la trasmissione del modulo di istanza PT-284) dovrà ottenere dall’Inps una seconda autorizzazione. Entro cinque giorni, riceverà l’esito positivo o negativo (nell’applicativo “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” del sito istituzionale).

Il lavoratore perde naturalmente la titolarità dell’incentivo con il raggiungimento del requisito anagrafico, necessario per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Qualora, invece, si verifichi la cessazione anticipata dalla fruizione del beneficio in questione, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS e alla DTL competente un’apposita istanza di revoca, i cui effetti decorreranno dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza medesima.
L’Istituto di previdenza conclude fornendo le indicazioni necessarie per la compilazione delle denunce retributive e contributive, per i datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens e della dichiarazione contributiva Dmag.

 

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