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Credito di imposta per canoni di locazione non riscossi

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Vediamo i risvolti fiscali conseguenti alla mancata corresponsione dei canoni d’affitto da parte degli inquilini.

Il reddito derivante dalla locazione di un immobile deve essere indicato dal proprietario nel quadro B relativo ai fabbricati.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità; in tal caso va comunque dichiarata la rendita catastale.

Quindi solo quando lo sfratto è divenuto esecutivo, il contribuente può non dichiarare il reddito derivante dalla locazione, ma ne dichiara semplicemente la rendita catastale.

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

La determinazione del credito d’imposta

Per determinare il credito d’imposta che spetta, è necessario calcolare le imposte pagate in eccedenza, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

IN PRATICA: Occorrerà calcolare le imposte versate come se l’immobile non fosse stato locato per gli anni interessati non considerando il canone di locazione ma solo la rendita catastale. In questo modo si genererà un’eccedenza di imposta.

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

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