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Tablet e Pc, reverse charge obbligatorio per tutti

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I cessionari non stabiliti dovranno registrarsi ai fini Iva in Italia per assolvere l’obbligo del reverse charge sugli acquisti di console da gioco, tablet, Pc e laptop (cioè pc portatili). Questa è l’importante precisazione fornita in merito all’individuazione del debitore d’imposta dall’agenzia delle Entrate con la circolare 21/E/2016.

Tale interpretazione è coerente con la ratio della norma che persegue lo scopo di contrastare le frodi in materia Iva nel settore elettronico e, più in generale, nell’ambito di settori particolari (oro, immobili, rottami eccetera), per cui il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta, in luogo del cedente, “se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato” (articolo 17, commi 5,6 e 7 e articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972). Proprio in considerazione della finalità di contrasto alle frodi, la norma speciale ( reverse charge “interno”) prevale sulle disposizioni generali. Il meccanismo del reverse charge previene infatti la possibilità che il cedente incassi l’Iva dal cliente per poi non versarla all’erario.

In base alle regole generali, per le cessioni di beni e di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di «soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato», il debitore d’imposta è individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio, cosiddetto reverse charge “esterno” (17, secondo 2, Dpr 633/1972).

Di contro, qualora tali operazioni siano effettuate da un soggetto passivo non stabilito e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato, il debitore dell’imposta è il cedente o prestatore non stabilito che dovrà adempiere all’assolvimento dell’imposta nei modi ordinari (articolo 17, commi 1 e 3, Dpr 633/1972).

Tuttavia, secondo l’Agenzia, il regime ordinario di applicazione dell’imposta, mediante rivalsa da parte del cedente, deve essere derogato tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia già espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente, «soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato».

Pertanto, in mancanza di un esplicito riferimento al luogo di stabilimento del destinatario nella norma speciale, “il debitore Iva è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini Iva, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini Iva in Italia” (risoluzione 28/E/2012). Ne consegue che, per assolvere il predetto obbligo di reverse charge, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, alla stessa conclusione era giunta l’agenzia delle Entrate con riferimento ai subappalti nel settore edile, precisando che nel caso in cui l’appaltatore e il subappaltatore siano entrambi soggetti esteri, non stabiliti in Italia, soltanto l’appaltatore, in quanto debitore d’imposta, è tenuto ad identificarsi direttamente in Italia, ovvero, in alternativa, a nominare un rappresentante fiscale (circolare 11/E/2007, par. 5.1).

Fonte: ilsole24ore

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