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Assegnazione ai soci: Aziende agricole con vincolo d’uso

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Le società commerciali proprietarie di terreni agricoli possono procedere alla assegnazione ovvero alla trasformazione in società semplice solo se i terreni non sono coltivati direttamente e quindi devono essere concessi in affitto a terzi; la conferma è contenuta nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 26/2016 .

L’affermazione della Agenzia è perentoria nel paragrafo 3.1 in cui viene affermato che qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell’esercizio dell’impresa.

Trasformazione agevolata

Appare più tenue la precisazione contenuta nel capitolo 3° in cui viene affermato che la trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono terreni agricoli non trova preclusioni, sempreché le predette società abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo. Nel gergo comune per “gestione” si intende la conduzione diretta del fondo agricolo, ma nell’ambito della normativa sulla assegnazione agevolata, con il termine “gestione” l’Agenzia intende la concessione in affitto; così è stato anche in passato con le circolari n. 112/99 e 40/2002.

Tuttavia è intrigante la precisazione contenuta nel paragrafo n. 3 in cui la circolare afferma che il cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 212/2000. Sembra quasi un invito per una società proprietaria di un fondo agricolo coltivato direttamente a concederlo in affitto e quindi a spossessarsi della azienda agricola, modificandosi così per qualche settimana in una società di mera gestione immobiliare e procedere quindi alla trasformazione in società semplice usufruendo dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 115 della legge n. 208/2015.

La questione è molto delicata. In primo luogo si deve trattare di un contratto di affitto vero e non simulato, con una durata ed un canone adeguati, stipulato possibilmente con l’assistenza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 45 della legge n. 203/1982. Inoltre si pone il problema dei beni mobili costituenti l’azienda agricola; si immagini una società agricola vitivinicola o zootecnica che possiede attrezzature, giacenze di vino o di animali, scorte in genere, titoli Pac. È necessario quindi accompagnare il contratto di affitto con un atto di cessione di azienda che trasferisca anche il compendio dei beni mobili costituenti l’azienda. Siccome la società aspirante società semplice è di natura commerciale, il trasferimento della azienda genera plusvalenza tassabile più o meno pesantemente a seconda del regime fiscale applicato dalla società e cioè se tassata a reddito agrario o a bilancio (circolare n. 50/E del 1 ottobre 2010). La cessione di azienda sconterebbe l’imposta di registro del 3% e non comporta la rettifica Iva; sussiste la limitazione della detrazione forfetaria se il cedente operava in regime ordinario Iva (articolo 34, comma 4 del Dpr n. 633/72).

In caso di affitto di azienda agricola comprendente il terreno ed i beni mobili, la trasformazione in società semplice comporta la tassazione delle plusvalenze sui beni mobili nei modi ordinari, non essendo questa fattispecie protetta dalla agevolazione di cui al citato comma 115 (capitolo 3°, parte prima della circolare n. 26/E/2016). È comunque una procedura che genera perplessità a chi non ha dimenticato gli strali delle sentenze e la prassi in materia di abuso del diritto ed operazioni elusive; ma ora la legge è cambiata.

I fabbricati rurali

La circolare n. 26/E/2016 ricorda che la determinazione della base imponibile ai fini della applicazione dell’imposta sostitutiva avviene assumendo il valore catastale degli immobili (per i terreni reddito dominicale per il coefficiente 112,5). Nulla viene precisato per quanto riguarda i fabbricati rurali che pure sono provvisti di rendita catastale. A nostro parere il valore dei fabbricati rurali deve essere ignorato in quanto la rendita catastale ha valenza solo ai fini delle imposte locali (circolare n. 50/E/2000).

Registro

Anche ai fini dell’imposta di registro nella assegnazione viene assunto il valore catastale degli immobili. La circolare ricorda che si rendono applicabili le agevolazioni di cui al D.L. n. 194/2009 qualora i soci assegnatari siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, a condizione che si impegnino a coltivare il terreno per un quinquennio. Però la circolare precisa che è dovuta l’imposta catastale del 1%, che negli altri casi è invece stabilita in misura fissa.

Fonte: ilsole24ore

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