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Note di variazione in caso di default

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Il Ddl Stabilità 2016 ha riscritto l’articolo 26 del Dpr 633/72, prevedendo la possibilità di emissione delle note di variazione per mancato pagamento del corrispettivo, all’avvio di una procedura concorsuale o alla infruttuosità di una procedura esecutiva.

Secondo il nuovo dettato normativo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa:

  • alla data della sentenza dichiarativa di fallimento,
  • alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
  • o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
  • o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Quando la procedura è infruttuosa?

Quando dal verbale di pignoramento presso il terzo non ci sono beni o crediti da pignorare, quando dal verbale di pignoramento dell’ufficiale giudiziario risulti una mancanza di beni mobili da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità o ancora quando l’asta per la vendita del bene sia andata deserta per tre volte e si decide di chiudere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Alla possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura concorsuale, si accompagna l’ulteriore disposizione che innova ovvero che chiarisce la versione precedente dell’articolo 26.

Viene ora previsto che, qualora successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione a causa della procedura concorsuale aperta, il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, il cedente o prestatore è tenuto ad emettere una fattura per il corrispettivo riscosso.

In questo caso, il committente o il cessionario, assoggettato a procedura concorsuale, ha la possibilità di portare in detrazione l’imposta relativa a questa variazione in aumento.

La nuova disposizione prevede in capo ai cessionari o committenti, per le operazioni in cui assumono la veste di soggetto debitore dell’imposta ossia per le operazioni per le quali è previsto il reverse charge, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione nei casi in cui l’operazione per la quale sia stata emessa fattura è venuta meno in tutto o in parte ovvero se, nelle ipotesi normativamente previste, se ne riduce l’ammontare. E questo sia per le operazioni realizzate con soggetti non residenti, che per le operazioni interne relative al regime dei rottami.

Decorrenza

Data la complessità dell’intervento, la decorrenza delle novità introdotte dal Ddl è differenziata:

  • dal 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le disposizioni sull’emissione delle note di variazione al momento di apertura della procedura concorsuale,
  • mentre entreranno in vigore immediatamente (dal 1° gennaio 2016) le altre disposizioni del nuovo articolo 26, in quanto aventi carattere esclusivamente interpretativo.

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