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Agevolazioni per le assunzioni

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In questa informativa vedremo quali agevolazioni ha attualmente a disposizione il datore di lavoro per assumere personale dipendente.

Il nostro sistema giuridico contempla una serie di misure di incentivazione e sostegno mirate all’incremento dell’occupazione e  allo sviluppo, attraverso la concessione di agevolazioni economiche, normative e fiscali legate all’assunzione di alcune categorie di lavoratori  attraverso specifiche  tipologie contrattuali.

Agevolazioni per le assunzioni

 

Requisiti di base per la fruizione degli sgravi Il principale requisito aziendale è la regolarità contributiva.
L’assunzione:
a) non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
b) non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
æ non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Lo sgravio biennale  

La Legge di Stabilità 2016 prevede, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dai contributi INPS a carico dei datori di lavoro per ventiquattro mesi.

Lo sgravio è pari al 40% dei contributi dovuti, entro un tetto massimo di fruizione che dagli 8.60o euro del 2015 passa ai 3.250 euro.

Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi:

•   INAIL;

• Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;

•   Fondi di solidarietà: 0,50%.

L’esonero non spetta in alcun caso per le assunzioni di lavoratori con i quali è già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (dall’1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), col medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Anche per il 2016 i lavoratori assunti:

  • non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
  • non devono essere stati già assunti con il medesimo beneficio dallo stesso datore di lavoro;
  • non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente” (es. incentivo per l’assunzione di donne e ultracinquantenni), mentre è cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti per:

a) l’assunzione dei lavoratori disabili introdotti dal D. Lgs. 151/2015;

b) l’assunzione di giovani genitori, fino ad un massimo di 5 lavoratori;

c) l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI o mobilità, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per la durata residua del trattamento;

d) l’assunzione di beneficiari del “Programma Garanzia Giovani”;

e) l’assunzione di giovani operai agricoli.

Over 50 e donne

La Legge 92/2012 ha introdotto, a decorrere dall’ 1 gennaio 2013, un incentivo consistente in una riduzione pari al 50% dei contributi INPS e INAIL posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di:

– 12 mesi in caso di assunzione a termine;

– 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.

Questa agevolazione si applica all’assunzione di:

  • lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord);
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, per professioni o settori di attività caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo- donna, come definiti dal Decreto ministeriale dello scorso 13 ottobre (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera, comunicazioni).
Percettori di Naspi e mobilità

Per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della NASpI, la legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha previsto un incentivo pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica:

•       nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, la contribuzione dovuta per i primi 12 mesi è la stessa prevista per gli apprendisti; viene inoltre corrisposto un incentivo economico pari il 50% dell’indennità di mobilità spettante;

•       per le assunzioni a tempo determinato lo sgravio contributivo è sempre parificato a quello degli apprendisti e dura per 12 mesi. Nel caso di stabilizzazione del lavoratore, lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e si ha diritto anche all’incentivo economico.

Apprendistato  
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato pari all’11,61%. Al termine del periodo di  apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta per ulteriori dodici mesi. Inoltre per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è totale, salva l’applicazione dell’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.La misura è valida per  i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.

Agevolazioni a confronto

AGEVOLAZIONE Requisiti lavoratori Durata Misura
 
Sgravio Legge Stabilità 2016
No tempo indeterminato da almeno 6 mesi  
2 anni
Sgravio INPS entro tetto massimo € 3.250 annui
 
 
 
 
Apprendistato
 
 
 
 
Età < 30 anni
 
 
 
3/5 + 1
anni
Fino a 9 dipendenti: sgravio totale (eccetto contributo 1,61% NASPI)
Oltre 9 dipendenti:
contribuzione 11,31%
 
 
 
 
Donne
–    Disoccupate da almeno 6 mesi nelle aree o settori con disparità
–    Disoccupate da almeno 24 mesi
 
 
 
12/18
mesi
 
 
 
 
50%
 
Over 50
Disoccupati da oltre 12 mesi 12/18
mesi
 
50%
 
Percettori di Naspi
 
NASpI in corso di fruizione
Mesi residui di fruizione  
50 % della Naspi residua
 
Lavoratori in mobilità
 
Iscrizione nelle liste di mobilità
 
12+12
mesi
Contribuzione = apprendisti + 50% dell’indennità residua

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