Home Finanza Start Up Da oggi costituzione di start up innovative senza notaio

Da oggi costituzione di start up innovative senza notaio

194
0

A partire da oggi 20 luglio 2016 è possibile costituire una start-up innovativa senza l’intervento del notaio. Gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale, attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”.

L’atto, previamente registrato fiscalmente e sottoscritto da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società uni-personale, dovrà essere trasmesso tramite comunica all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico.

Che cos’è una start up innovativa

Possono assumere lo status di start-up innovative le società di capitali o le cooperative che rispondano a determinati requisiti ed abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi a alto valore tecnologico. I criteri qualificanti hanno subito diverse modifiche, tra cui quelle introdotte con il Decreto Investment Compact, che li hanno resi meno restrittivi, ampliando così la platea delle imprese che possono rientrare nella definizione di start-up innovative. Importanti chiarimenti e precisazioni in merito al perimetro soggettivo di applicazione della disciplina sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

Come procedere

Gli atti costitutivi e gli statuti redatti avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it e sottoscritti con firma digitale dovranno essere registrati fiscalmente avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella suddetta piattaforma, che trasmetterà automaticamente il modello sottoscritto, l’atto costitutivo, gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento al competente ufficio delle entrate, che invierà la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione che dovranno essere versati mediante il modello di pagamento “F24”.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che in considerazione dei tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informativi, per permettere il versamento dei tributi mediante il modello “F24”, fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello “F23” utilizzando i codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Iscrizione in sezione ordinaria

L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione, dovranno essere trasmessi, tramite ComUnica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
L’ufficio ricevente protocollerà automaticamente la pratica ed effettuerà le verifiche di sua competenza.
In caso di esito positivo, l’ufficio, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, procederà all’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Tale dicitura sarà eliminata dall’ufficio al momento dell’iscrizione nella sezione speciale.
Qualora le firme digitali siano autenticate da un notaio, il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria è di 5 giorni.
In caso di irregolarità formali, l’ufficio sospenderà il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.
In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Iscrizione della start-up innovativa in sezione speciale

L’iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dovrà effettuata dall’ufficio secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 25 del D.L. n. 179/2012.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, comporterà il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile.
Invece, la cancellazione della start-up innovativa dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti, successivamente alla valida iscrizione alla sezione speciale, non comporterà la cancellazione della società dalla sezione ordinaria.

Iscrizione alla sezione ordinaria e speciale

Nell’ipotesi in cui le firme del o dei contraenti siano autenticate dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese della CCIAA, l’ufficio del registro delle imprese provvederà immediatamente all’iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa.
ABBIAMO PARLATO DI START UP INNOVATIVE
27 apr 2016 Startup innovative gli incentivi del 2016 Anche per il 2016 sono stati riconfermati gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel …
www.studiorussogiuseppe.it/startupinnovative-gli-incentivi-del-2016/
22 apr 2016 Via libera alla fruizione delle agevolazioni fiscali per chi investe instartup innovative anche per il 2016. La proroga è contenuta nel decreto 25 …
www.studiorussogiuseppe.it/startupinnovative-al-via-il-bonus-2016/
1 lug 2016 Per sostenere la creazione e il consolidamento di nuove start up innovative la Regione Emilia Romagna mette a disposizione incentivi per oltre …
www.studiorussogiuseppe.it/startupinnovative-incentivi-per-lavvio-di- nuove-attivita/
23 mag 2015 L’impresa start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale …
www.studiorussogiuseppe.it/requisiti-delle-startup-e-delle-pmi-innovative/
7 mar 2016 Entrambi i provvedimenti seguono di pochi giorni il decreto che prevede la costituzione delle start up innovative anche online, senza notaio.
www.studiorussogiuseppe.it/startupinnovative-il-ministro-guidi-firma- decreto-che-estende-al-2016-gli-incentivi-fiscali/
5 gen 2016 Le Start up innovative sono oltre 5000 Negli ultimi tre mesi sono cresciute di 400 unità, come emerge dall’aggiornamento di fine anno dei dati …
www.studiorussogiuseppe.it/startupinnovative-a-quota-5106-una-su-cinque- e-in-lombardia/
10 mag 2016 Italia Startup Visa per attrarre imprenditori innovativi Il ministero dello sviluppo economico al fine di promuovere la crescita sostenibile, …
www.studiorussogiuseppe.it/italia-startup-visa-per-attrarre-imprenditori- innovativi/
La start up innovativa è costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolge attività d’impresa, ha la sede principale dei propri …
www.studiorussogiuseppe.it/blog/startup/
19 mag 2015 Le startup innovative e le ultime agevolazioni normative.
www.studiorussogiuseppe.it/le-startupinnovative-modifiche-allistituto/
14 apr 2016 11 dell’11 gennaio 2016 (pdf, 813.2 KB), vuole sostenere l’avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza.
www.studiorussogiuseppe.it/emilia-romagna-bando-da-6-milioni-per-le-startupinnovative/

Rispondi