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Credito d'imposta al sud per chi innova

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Abbiamo ampiamente parlato in queste pagine del bonus investimenti al Sud, introdotto ad opera dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della L. 208/2015. Vediamo insieme i chiarimenti dall’agenzia delle Entrate.


Con la Circolare_34/E/2016, il Fisco ha chiarito alcuni importanti passaggi sull’agevolazione fissata dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/15.

Dal 30 giugno scorso e fino al 31 dicembre 2019, mediante un software disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate, sarà possibile richiedere il credito di imposta per i nuovi investimenti.

Alle imprese (e dunque non i professionisti) di qualsiasi dimensione, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2016, è attribuito (ovviamente se ne fa richiesta) un incentivo in misura proporzionale all’investimento netto realizzato, con percentuali variabili a seconda della dimensione d’impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

In relazione ai criteri rilevanti per definire la dimensione dell’impresa, occorre far riferimento ai parametri dettati dalla Commissione europea e riassunti nella tabella seguente.

Piccola impresa Media impresa Grande impresa
Dipendenti Meno di 50 Meno di 250 Da 250
Fatturato 
 
 
 
Totale di bilancio
Non superiore a 10 milioni
Oppure
 
Non superiore a 10 milioni
Non superiore a 50 milioni
Oppure
 
Non superiore a 43 milioni
Da 50 milioni
 
Oppure
 
Da 43 milioni

Nella circolare l’agenzia ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, segnatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata. Parimenti ammesse sono le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2016.

La norma individua espressamente alcune preclusioni soggettive, in relazione al settore di attività. Per individuarle, la circolare ha sottolineato che si dovrà far riferimento al codice attività, compreso nella tabella Ateco 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.

Rimangono, quindi, escluse dal bonus fiscale:

  • le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
  • le imprese in difficoltà. A tal fine si deve far riferimento alla definizione fornita dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Il bonus è operativo per i soli investimenti “iniziali”realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo. In queste ultime, ricorda la circolare, le grandi imprese sono ammesse solo per gli investimenti “iniziali” collegati a una nuova attività economica.

Sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi:

  • alla creazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti prima mai fabbricati;
  • a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I presupposti sono altresì realizzati nell’ipotesi di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

Quanto alle spese ammissibili, la circolare ribadisce il riferimento ai macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi, quindi, gli investimenti di mera sostituzione.

Deve trattarsi di beni nuovi. A questo riguardo, la circolare chiarisce che può essere agevolato anche l’acquisto di un bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, non perdendosi in tale caso il requisito della novità.

In relazione ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità è conservato nel caso in cui l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente.

Per essere agevolabili gli investimenti devono essere stati “avviati” dopo il 1° gennaio 2016, intendendosi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento.

Per accedere all’agevolazione è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia lo scorso 24 marzo.

Il credito può essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità.

Infine, vale la pena sottolineare che il bonus può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato o come aiuti “de minimis”. Pertanto, esso è cumulabile con il super-ammortamento.

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