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L’impresa non perde l’appalto se non paga i dipendenti per colpa della Pa

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Il pagamento in ritardo dei dipendenti  causato dalla stessa stazione appaltante non può essere causa di esclusione dall’appalto.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3375 del 26 luglio 2016 che ha dato ragione a una società di vigilanza che, da gestore uscente di un servizio di sorveglianza sugli immobili di un Comune, era stata esclusa dalla nuova gara perché non era in regola con il pagamento degli stipendi e quindi, come riconosciuto in primo grado (Tar Bari 297/2016), responsabile di una grave infrazione del rapporto di lavoro.

Per il collegio, poiché «la capacità finanziaria dell’appaltatore è condizionata dalla puntualità dei pagamenti da parte degli enti appaltanti» anche questi ultimi, con le proprie decisioni, possono violare il principio di buon andamento e imparzialità della Pa, facendo perdere i «requisiti di ordine generale» richiesti dal Codice appalti a concorrenti o affidatari di bandi pubblici (articolo 38, Dlgs 163/2006).

Nel caso in esame infatti la Pa è stata «la causa oggettiva dell’inadempimento dell’impresa» poiché, come provato dagli atti comunali, aveva iniziato a pagare la ricorrente in ritardo «o in concomitanza o in tempo poco anteriore» alla nuova gara, nonostante fosse obbligata a farlo entro il 10 del mese per consentirle di rispettare nel giro di dieci giorni le note scadenze per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e degli stipendi.

In questi casi al giudice amministrativo spetta «un controllo ex externo» per accertare «la mera pretestuosità del giudizio di inaffidabilità dell’impresa» come nel caso esaminato dove, non casualmente, i pagamenti erano stati rispettati soltanto quando il Comune era stato puntuale o quando Palazzo Spada li aveva “sbloccati” con un’ordinanza cautelare.

Fonte: ilsole24ore

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