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Entro il 20 Ottobre per la riammissione alla rateizzazione equitalia

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C’è tempo fino al 20 ottobre 2016 per essere riammessi alla rateizzazione Equitalia per chi è decaduto dal beneficio entro il 30 giugno 2016, senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

I vincoli:

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.


I nuovi moduli (Agenzia Entrate Riscossione) validi ai fini della richiesta di rateizzazione (agg.to al 26/11/2018)

Di seguito i link:

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