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Privacy e statuto dei lavoratori: No ai controlli indiscriminati di Internet e mail dei lavoratori

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Il Codice della privacy e lo Statuto dei lavoratori non consentono verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale dipendente.

Il Garante

Lo ha detto il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016 dichiarando illecito il trattamento dei dati da parte del datore di lavoro (una Università) con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice e disponendo, con effetto immediato, il divieto dell’ulteriore trattamento dei dati personali. In conclusione, il Garante ha disposto la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

In parole povere, il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato all’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara  il monitoraggio massivo delle attività in Internet dei propri dipendenti.

Il caso era sorto per la denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente, che lamentava la violazione della propria privacy e il controllo a distanza posto in essere dall’università.

L’Autorità ha quindi dichiarato illecito il trattamento dei dati personali così raccolti e ne ha vietato l’ulteriore uso, imponendo comunque la loro conservazione per consentirne l’eventuale acquisizione da parte della magistratura.

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