Home Fiscale e Tributario Voucher: comunicazione preventiva

Voucher: comunicazione preventiva

127
0

Gli imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Queste modifiche sono contenuto nel Decreto correttivo del Jobs Act ed è entrato in vigore sabato 8 ottobre.
 

Nuovo Limite

Il D.Lgs. n. 81/2015 (art. 48, co, 1) ha aumentato inoltre il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa a 7.000 euro netti (lordo € 9.333), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).

Prestazione per ciascun imprenditore

La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, non può comunque superare i € 2.000 netti.

Verifica superamento limite

Il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, potrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti.

La comunicazione preventiva

Per l’utilizzo del voucher, quindi il committente dovrà acquistare (esattamente come in passato) gli stessi presso le rivendite autorizzate; qualora però lo stesso decidesse di utilizzare il voucher acquistato, prima dell’inizio della prestazione dovrà procedere a effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sede di competenza (e non più alla Direzione Territoriale del Lavoro) indicando:

  • il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
  • la durata e il luogo di svolgimento della prestazione;

con due differenti modalità:

  • SMS;
  • Posta Elettronica Certificata.

Sanzioni

La procedura è molto simile a quella prevista per il lavoro intermittente (job on call): anche per quanto concerne la violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà quindi la medesima sanzione prevista per la violazione dell’obbligo nel caso di lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

La comunicazione per gli imprenditori agricoli

Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

TABELLA RIASSUNTIVA

Acquisto dei voucher
Comunicazione (da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione), all’Ispettorato Nazionale del Lavoro con:

  • SMS;
  • Posta Elettronica Certificata.
Indicare:

  • il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
  • la durata e il luogo di svolgimento della prestazione.

Mancata comunicazione: sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Rispondi