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Apprendistato professionalizzante senza limiti di età

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Apprendistato professionalizzante senza limiti di età in caso di lavoratori disoccupati percettori di sostegno al reddito.

Apprendistato professionalizzante

È possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni  di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentendo dunque ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”.

Requisito del lavoratore

Il presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.).

Qualificazione ulteriore

L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

Percentualizzazione della retribuzione

Inoltre, anche per l’apprendistato ex art. 47, comma 4 è ammessa la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista, in alternativa all’inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, a suo tempo stabilito dall’art. 53, co.1, del D.Lgs. n. 276/03.

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