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Partecipazione dei lavoratori al capitale d'impresa

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Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, ha emanato il D.M. 20 giugno 2016, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 10 ottobre 2016, che definisce le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo istituito dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 180, L. n. 147/2013) presso il Ministero del lavoro al fine di incentivare iniziative mirate alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

Assegnazione azioni ai dipendenti

Il Fondo, in particolare, ha lo scopo di incentivare le iniziative avviate dalle imprese per l’assegnazione ai loro dipendenti di azioni a titolo gratuito ovvero offrendole in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio a carico del Fondo le società per azioni italiane o comunitarie che stabiliscano una o più sedi secondarie in Italia, a condizione che ne facciano richiesta e che possiedano un DURC in regola al momento dell’erogazione del finanziamento.

Il beneficio si applica esclusivamente alle azioni assegnate ai dipendenti con qualifiche di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Condizioni e requisiti di accesso

La sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20% della retribuzione netta annua del lavoratore comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.

L’adesione a tali forme di incentivazione del lavoratore è libera e non subordinata ad alcun obbligo e non può costituire fonte di discriminazioni. In ogni caso, la società deve garantire ai lavoratori che aderiscono parità di trattamento in relazione alla categoria, livello di inquadramento e anzianità di servizio.

I piani di azionariato predisposti dalle imprese devono prevedere una diversificazione nella tipologia dell’investimento e una fase informativa per i lavoratori che intendono aderire.

Al momento della proposizione ai dipendenti dell’assegnazione di azioni o quote, l’impresa è tenuta a fornire loro adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sulle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso.

In assenza della disciplina di istituti di democrazia partecipativa, sono escluse dal beneficio le iniziative di acquisto mediante quote di TFR.

Natura e misura del beneficio

Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30% del valore dell’azione assegnata a titolo gratuito, o, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, di un importo pari al 30% della differenza tra il valore dell’azione e l’importo di sottoscrizione offerto al lavoratore.

L’importo del beneficio, in ogni caso, non può essere superiore a 10 euro per azione.

Determinazione valore delle azioni

Per la determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al loro valore nominale, ovvero, nel caso di società per azioni quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari, al prezzo medio ponderato dell’ultimo semestre di quotazione.

Nel caso in cui le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l’importo delle risorse disponibili stanziate dal Fondo, le quote da erogare vengono proporzionalmente ridotte.

Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai lavoratori che da essa dipendono non può eccedere il 10% dell’ammontare complessivo del Fondo.

Il beneficio riconosciuto in favore di ciascun gruppo e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte, non può eccedere il 20% dell’ammontare complessivo del Fondo.

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