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Rottamazione estesa al 2016

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La rottamazione, a seguito degli emendamenti approvati nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, si estende anche al 2016.

Più tempo per l’istanza

Si allunga anche il termine per presentare la dichiarazione all’agente della riscossione: la precedente scadenza del 23 gennaio 2017 è stata spostata al 31 marzo 2017. Entro la stessa data il contribuente potrà integrare la dichiarazione presentata prima di tale data.

Le rate

Per chi ha deciso di pagare a rate, le rate potranno essere sino ad un massimo di cinque, fermo restando che i pagamenti dovranno essere effettuati per il 70% delle somme complessivamente nell’anno 2017 e per il restante 30 per cento nell’anno 2018.

Le rate saranno tre nel 2017 e due nel 2018.

Interessi

Per i pagamenti rateali, gli interessi sono dovuti nella misura del 4,5% a partire dal 1° agosto 2017.

Comunicazione dell’Agente della riscossione

Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi a questi criteri:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Ruoli 2016

Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione della presa in carico delle somme per la riscossione ovvero notificato l’avviso di addebito.

Accertamento non affidati

Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, così come gli avvisi di addebito Inps, rientrano a pieno titolo nella rottamazione cartelle, anche se, per “dimenticanza”, gli uffici preposti non hanno ancora provveduto ad affidare le somme all’agente della riscossione, a prescindere dalle eventuali sentenze per chi ha il contenzioso in corso.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti con la trasmissione del testo in Senato.

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