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Rimborsi: car sharing non tassabili

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Non sono tassabili i rimborsi spese erogati a collaboratori e dipendenti per l’utilizzo dei servizi di car sharing, in relazione alle trasferte effettuate all’interno del comune in cui si trova la sede di lavoro;

Rimborso chilometrico

Sono invece pienamente imponibili le somme concesse al lavoratore a titolo di rimborso chilometrico (nel caso in cui questi utilizzi il proprio veicolo) per le medesime trasferte in ambito comunale.

I chiarimenti dell’Agenzie delle Entrate

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 28/09/2016.

La documentazione rilasciata dalle società di car sharing è del tutto assimilabile a quella fornita dal vettore (ad esempio taxi) e richiesta dall’articolo 51, comma 5, del Tuir (Dpr 917/1986) per beneficiare dell’esenzione fiscale.

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Viaggi nell’interesse del datore di lavoro

Si deve, naturalmente, trattare di viaggi svolti nell’interesse del datore di lavoro e da questi autorizzati; sicché nella nozione di trasferta non può rientrare il tragitto casa – sede di lavoro, il cui eventuale rimborso sarebbe pienamente tassabile.

Intestazione della documentazione

Sul piano degli adempimenti, la documentazione proveniente dalla società di car sharing può essere intestata al dipendente utilizzatore della vettura oppure alla società datrice di lavoro (il cosiddetto utilizzo incrociato).

Collegamento incarico della trasferta e documenti

Anche in assenza di intestazione della fattura al datore di lavoro o di cointestazione (datore di lavoro/dipendente), il costo è deducibile dal reddito di impresa. È, infatti, sufficiente che vi sia un collegamento tra incarico della trasferta e documenti forniti dal lavoratore per il rimborso analitico (risoluzione ministeriale 9/2796 del 5 gennaio 1981).


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Utilizzo della propria autovettura

Le Entrate hanno escluso che tali rimborsi, per l’utilizzo della propria autovettura, nelle trasferte di lavoro, possano essere assimilati alle spese di trasporto comprovate dai relativi documenti rilasciati dal vettore, di cui all’articolo 51, comma 5, del Tuir (unica fattispecie esente da imposta per le trasferte all’interno del comune; risoluzioni 232/E/2000 e 92/E/2015) e pertanto concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Natura compensativa

Hanno natura compensativa – e non retributiva, invece, i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, a patto che si tenga conto della distanza percorsa e dei valori indicati nelle tabelle Aci in relazione al modello di veicolo utilizzato dal lavoratore.

Limiti di deducibilità

La deducibilità delle indennità chilometriche è consentita fino al costo di percorrenza relativo alle auto di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali oppure 20 se con motore diesel (secondo le specifiche tabelle Aci), a prescindere se le trasferte sono effettuate all’interno o all’esterno del territorio comunale.

Nulla vieta, comunque, che la policy di mobilità aziendale sia mista e preveda differenti soluzioni a seconda del tipo di trasferta.

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