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Il secondo acconto IRPEF 2016

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Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti IRPEF.

Il versamento dell’acconto

Il calcolo del versamento dell’acconto può essere determinato con  il metodo storico o il metodo previsionale.

Metodo storico

Sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un importo superiore a € 51,65.

La misura dell’acconto

La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo versata nell’Unico 2015 e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.

In questo caso la prima rata, nella misura del 40%, dovrebbe essere già stata versata entro il 22 agosto (termine ultimo, salvo ravvedimenti) del versamento del saldo 2015 e primo acconto. La seconda rata, nella misura del 60%, dev’essere versata, entro il prossimo 30 novembre 2016.

Ricalcolo

In alcuni casi particolari l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

Per esempio per i soggetti che hanno usufruito del cosiddetto superammortamento (del 140%), lacconto 2016, va calcolato senza tener ne conto.

In questi casi è necessario procedere alla rideterminazione dell’importo da corrispondere.

Metodo previsionale

Se il contribuente prevede di dover versare una minore imposta (per maggiori costi nell’esercizio o per minori redditi), può determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale.

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Insufficiente versamento

Qualora il versamento, con il metodo previsionale, risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione, per insufficiente versamento, del 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Come si versa l’acconto?

L’acconto si versa mediante modello F24 con il codice tributo: “4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

Addizionali Regionali e Comunali

Non sono dovuti acconti con riferimento all’addizionale regionale e comunale IRPEF, che andava versato entro il termine del saldo IRPEF.

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