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Risoluzione del contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà

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In caso di risoluzione del contratto di cessione d’azienda, per mancato pagamento di tutte le rate, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Cessione d’azienda con riserva di proprietà

Un contratto di cessione d’azienda può prevedere che il prezzo possa essere pagato a rate e che, la proprietà del complesso aziendale resti in capo alla venditrice ex art. 1523 c.c. fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo (realizzando una cessione con riserva della proprietà).

Risoluzione espressa

Il contratto può inoltre prevedere una clausola risolutiva espressa che, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive del prezzo, consenta alla venditrice di risolvere il contratto, ovvero di avvalersi del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Morosità dell’acquirente

Se la cessionaria dell’azienda ritarda di alcune rate, quale comportamento deve tenere la cessionaria? e quali le conseguenze fiscali della scelta tra:

  • risoluzione del contratto di cessione d’azienda avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
  • attivazione del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c..

Risoluzione del contratto per inadempimento

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risoluzione del contratto per inadempimento (mancato pagamento, da parte dell’acquirente, di almeno due rate di prezzo della compravendita) produce un ritrasferimento della “proprietà fiscale” dell’azienda.

Nuova cessione d’azienda

In altri termini, ai fini fiscali si verificherebbe una nuova cessione d’azienda di segno contrario rispetto a quella verificatasi a seguito della stipula del contratto di compravendita.

La riconsegna del complesso aziendale

Nel momento della riconsegna del complesso aziendale, conseguente all’esercizio della clausola risolutiva espressa o al provvedimento d’urgenza, è necessario:
– attribuire all’azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
– stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione originaria) per un importo pari al valore dell’azienda riconsegnata.

Perdita su crediti

Laddove il valore dell’azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ex art. 101 del TUIR; tale perdita risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto relativa ad un fenomeno non rilevante per la determinazione del valore della produzione.

Sopravvenienza attiva

Nel caso in cui il valore dell’azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini IRES ai sensi dell’art. 88 del TUIR e che risulterà irrilevante ai fini IRAP.

Imposta di registro

La risoluzione del contratto, derivante dall’esercizio della clausola risolutiva espressa, in assenza di corrispettivo, determina l’obbligo di corrispondere l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Provvedimento ex art. 700

Anche per i provvedimenti d’urgenza, emessi a norma dell’art. 700 c.p.c., l’imposta di registro è dovuta in termine fisso ex art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove abbiano contenuto definitorio (come già chiarito nella ris. n.255/2007).
Pertanto, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. sconterà l’imposta di registro in misura diversa a seconda del contenuto effettivo che questa abbia, secondo le prescrizioni dell’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

2 Commenti

  1. Nel caso in cui sia stato stipulato un preliminare di cessione di azienda e il promittente acquirente, a cui è stato consegnato il locale per fare i lavori etc,sia inadempiente, quali mezzi ha il promittente venditore per recuperare le somme non versate? il promittente acquirente è rimasto nel possesso del bene e proseguito l’attività.
    grazie

    • L’inadempimento è causa di risoluzione del contratto di affitto di azienda, spesso prevista direttamente da clausola specifica (pertanto sarebbe opportuno esaminare il contratto e la eventuale documentazione allegata, prima di poter esprimere un parere relativo al caso specifico).
      La risoluzione per inadempimento va fatta valere attraverso le vie ordinarie, salva la possibilità di proporre un giudizio in via d’urgenza per la riconsegna dell’azienda.
      Qualora necessiti di un parere più approfondito, ovvero di una consulenza specifica, ci contatti attraverso la apposita sezione del sito, allegando anche la documentazione in suo possesso.
      Avv. Giuseppe Libertino

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