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Canone RAI 2017 entro il 31 gennaio la dichiarazione di non detenzione

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Scade il prossimo 31 gennaio la dichiarazione di non detenzione. Ma l’Agenzia, considerato che la prima rata per il canone tv dell’anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e di dover richiedere il rimborso, consiglia di presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).

Canone Rai

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Dichiarazione sostitutiva

Per evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).

Perchè anticipare la presentazione

Poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2017, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

Il modello

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti).

Raccomandata

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Posta Certificata

La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Invio telematico

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Istanza di rimborso

Si ricorda che, per quanto riguarda il canone pagato, seppur non dovuto, nell’anno 2016, mediante addebito sulle fatture/bollette per la fornitura di energia elettrica, è possibile presentare un’istanza di rimborso.

Telematicamente

La richiesta di rimborso deve essere presentata telematicamente direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, terzo comma, del D.P.R. 322/1988.

Raccomandata

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata.

Accredito

I rimborsi riconosciuti spettanti saranno effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso da parte delle imprese elettriche.

Rimborso da parte dell’Agenzia

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino.

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