Con l’art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, come modificato in sede di conversione nella L. 1.12.2016 n. 225, è stata riformata la disciplina delle dichiarazioni integrative.
La norma riguarda sia le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta che la dichiarazione annuale IVA.
Presentazione della dichiarazione originaria
Il presupposto per la presentazione di dichiarazioni integrative è l’aver presentato una valida e tempestiva “dichiarazione originaria”.
Ovvero nei termini ordinari, o al massimo entro i 90 giorni dal termine di scadenza (ravvedimento).
Dichiarazioni “correttive nei termini”
Non rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni in materia di dichiarazioni integrative le dichiarazioni presentate nei termini ordinari, in sostituzione di una precedente dichiarazione erronea (c.d. dichiarazioni “correttive nei termini”).
Integrazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta
Il nuovo co. 8 dell’art. 2 del DPR 322/98 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta (modelli 770) possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione, al fine di correggere errori od omissioni, entro i termini per la decadenza del potere di accertamento.
Novità
La novità consiste nell’aver inserito anche le dichiarazioni “a favore dei contribuenti”.
Termine
Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta possono essere integrate entro i termini previsti per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall’art. 43 del DPR 600/73.
Decadenza potere di Accertamento
Fino al 31.12.2016
Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2016 l’accertamento è esperibile entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da integrare, salvo che non vi siano reati tributari, in tal caso il termine è esteso al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da integrare.
Periodi d’imposta in corso al 31.12.2016 e successivi
Per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2016 e per quelli successivi il termine per l’accertamento è invece stabilito al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da integrare.
Riduzioni dei termini di accertamento
I termini di accertamento ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 43 co. 1 del DPR 600/73, sono ridotti:
- di un anno, a partire dal periodo d’imposta 2011, per i contribuenti che risultano congrui e coerenti con lo studio di settore e hanno assolto correttamente i relativi obblighi comunicativi (art. 10 del DL 201/2011);
- di due anni, per i soggetti che, a partire dal periodo d’imposta 2017, optano per la trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture e garantiscono anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, sulla base di quanto stabilito dal DLgs. 127/2015 e dal DM 4.8.2016.
Finalità dell’integrativa
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione integrativa deve essere finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione dell’imponibile o dell’imposta e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli.
Compensazione del credito risultante dalla dichiarazione integrativa
Il nuovo co. 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98 disciplina invece la compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta.
Dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione successiva
Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito può essere utilizzato “normalmente” in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. “compensazione esterna”).
Dichiarazione integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (c.d. “compensazione esterna”), solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Dichiarazione integrativa ai fini IVA
Analoghe modifiche sono state apportate anche alle dichiarazioni annuali IVA, mediante l’inserimento dei nuovi co. 6-bis, 6-ter e 6-quater nell’art. 8 del DPR 322/98, tenendo però conto delle “specificità” dell’IVA.
Indicazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa
Il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, deve essere indicato:
- nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa;
- in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta).
Ad esempio, se nel 2017 viene presentata la dichiarazione integrativa di UNICO 2015, relativa al periodo d’imposta 2014, dalla quale emerge un credito, i dati richiesti dovranno essere indicati nel modello UNICO 2018, relativo al periodo d’imposta 2017, in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 193/2016, non è più prevista l’indicazione, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, dell’ammontare del credito eventualmente già utilizzato in compensazione.
Applicazione delle sanzioni e ravvedimento operoso
L’applicazione delle sanzioni non riguarda quelle “a favore del contribuente” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.2).
Emendabilità della dichiarazione in sede di accertamento o contenziosa
Con le modifiche apportate in sede di conversione del DL 193/2016, è stato espressamente previsto che:
- resta ferma per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minor credito o di una minore eccedenza detraibile;
- in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta).
La possibilità di emendare la dichiarazione in sede di accertamento o contenziosa prescinde quindi dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
Differimento dei termini di accertamento in relazione alle dichiarazioni integrative
In seguito alla presentazione della dichiarazione integrativa, vengono differiti i termini per l’accertamento, pur se è stato precisato che tale differimento si applica “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.