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Le novità per il collocamento obbligatorio dal 2017

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Dal 2017 si segnalano importanti novità in tema di collocamento dei disabili.

In seguito ai recenti interventi legislativi (D.Lgs. n. 151/2015 e del D.Lgs. n. 185/2016) è stata modificata in maniera importante la disciplina delle assunzione di tale categoria di lavoratori.

Vediamo le principali novità

Le novità introdotte dai recenti interventi normativi prevedono:
  1. l’assunzione “automatica”;
  2. l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancata assunzione;
  3. l’introduzione dell’istituto della diffida;
  4. la modifica del calcolo della quota di riserva.

Assunzione automatica

Mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti il datore di lavoro ha l’obbligo di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti (sessanta giorni dall’obbligo).

Nuovi importi sanzionatori

Il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), ha rivisitato, a decorrere dall’8 ottobre 2016l’apparato sanzionatorio in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile.

Trascorsi sessanta giorni […] per ogni giorno lavorativo […] il datore di lavoro […] è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa […], di una somma pari a 153,20 euro.

La “diffida”

Per compensare l’aumento delle sanzioni, il legislatore ha introdotto l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, ottemperando alla quale il datore di lavoro inadempiente sarà soggetto ad una sanzione pari a 38,30 euro, ossia 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa.

Quota di riserva

Un’importante novità della normativa riguarda la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché:

  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%);
  • o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78;
  • o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

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