Home Società e imprese Il controllo del socio sull’amministrazione della Srl

Il controllo del socio sull’amministrazione della Srl

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Nella S.r.l., qualsiasi socio, anche con una piccola quota di partecipazione al capitale sociale, nelle ipotesi di «gravi irregolarità» (art. 2476, co. 3, c.c.), può chiedere il “provvedimento cautelare di revoca degli amministratori“.

Diritto che si aggiunge alla possibilità dettata in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2476, co. 1, c.c.), che attribuisce la legittimazione attiva di ciascun socio all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, e sempre «indipendentemente dall’ammontare della quota di partecipazione al capitale sociale» del socio.


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Diritti di controllo

L’art. 2476 c.c. riconosce la legittimazione attiva di ciascun socio, indipendentemente dall’ammontare della quota di partecipazione al capitale sociale, all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità unitamente all’opportunità di richiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, ove si configurino ipotesi di «gravi irregolarità ».

A chi spetta il diritto di controllo?

Il diritto di controllo spetta soltanto ai soci che non sono al contempo amministratori della S.r.l., al fine di consentire il «buon funzionamento dell’attività gestoria» della società.

L’obbligo dei soci amministratori

Come specificato da uno studio della Fondazione nazionale dei commercialisti, mentre per i soci non amministratori il controllo è facoltativo, per i soci amministratori della S.r.l. sussiste un obbligo di «informarsi in merito all’andamento dell’attività di gestione e prendere visione dei documenti sociali».

Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva

Sia nei casi di amministrazione disgiuntiva (ex art. 2257 c.c.) che nelle ipotesi di amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) l’amministratore deve informarsi dei progetti degli altri per potere esercitare in maniera tempestiva il diritto di opposizione che gli compete (nel primo caso) o per dare il proprio consenso o meno (nel secondo caso).

Il potere di controllo del socio e il collegio sindacale

Nelle S.r.l. il controllo diretto dei soci sull’amministrazione non è subordinato all’assenza dell’organo di controllo interno.

Il controllo del collegio sindacale

A differenza del controllo dei soci, quello del collegio sindacale quando obbligatorio, è previsto dalla legge.

La funzione di controllo dei sindaci è di verificare il buon andamento della gestione nell’interesse generale della società, mentre quella dei soci e dei terzi, è nell’esclusivo interesse personale. Pur se nella sostanza l’azione di controllo da parte dei soci potrebbe di fatto tutelare anche gli interessi dei terzi.

Recesso del socio

Il socio recedente, avendo diritto ad una congrua quota di liquidazione, mantiene i poteri informativi e di controllo finalizzati ad ottenere gli elementi idonei a calcolare l’esatto valore per la fuoriuscita dal sodalizio.

In tal caso, però, i diritti del socio recedente sono limitati alle sole operazioni sociali relative al periodo che precede lo scioglimento del vincolo sociale.

Stessa cosa vale anche per l’ipotesi di esclusione del socio, mentre in caso di cessione della partecipazione il diritto di controllo viene trasferito all’acquirente subito.


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Liquidazione della società

Anche nel periodo di liquidazione della società, i diritti di controllo rimangono «in capo al socio», anche ai fini della corretta ripartizione dell’attivo della liquidazione.

I soci devono potere verificare, in tutta trasparenza, le operazioni svolte dal liquidatore che alla fine possano incidere sulla quota del patrimonio sociale di loro spettanza.

Delega dei diritti all’informazione

Il socio può nominare un esperto di propria fiducia al fine di esercitare il proprio diritto di informazione. Tuttavia, lo statuto sociale potrebbe «prevedere l’esclusione dell’esercizio del diritto di accesso alle notizie da parte del terzo».

Che poteri ha il socio?

Potere di controllo

Il «potere di controllo» (di cui all’art. 2476, co. 2, c.c.) consiste nel diritto di informazione e nel diritto alla consultazione.

Diritto all’informazione

Il «diritto all’informazione» consente al socio di chiedere agli amministratori «notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali», ovvero le notizie sul patrimonio e sulla gestione dell’impresa, sui fatti rilevanti per la determinazione e la ripartizione degli utili, nonché sui rapporti giuridici ed economici interni della società nei confronti dei terzi.

Negli «affari sociali», fatti, in corso o da fare, vengono ricompresi:
  • gli impieghi dell’attivo patrimoniale;
  • i programmi di acquisizione ed alienazione;
  • le relazioni commerciali;
  • le partecipazioni;
  • le concessioni di prestiti;
  • i compensi agli amministratori;
  • le retribuzioni dei dipendenti;
  • le informazioni relative ai rapporti giuridici/commerciali con le società controllate;
  • tutto quello che può essere di rilievo per il controllo del socio.

In assenza di una previsione normativa, la richiesta può essere avanzata sia in sede assembleare sia al di fuori di essa in forma scritta o verbale.

Diritto alla consultazione

Il «diritto alla consultazione» permette ai soci l’esame diretto dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2478 c.c. (ossia del libro delle decisioni dei soci, del libro delle decisioni degli amministratori e del libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’art. 2477 c.c.) e dell’intera documentazione amministrativo-contabile della società.


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I libri contabili

Il potere di consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione, comprende anche le scritture contabili, tra i quali, ad esempio: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, registro infortuni, fatture, estratti conto bancari, prospetti e calcoli di ogni genere, corrispondenza, verbali di accertamento fiscale, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società.

Quando possono essere esercitati i diritti dei soci?

Sia il diritto all’informazione che alla consultazione, possono essere esercitati in ogni momento della vita sociale.

Cosa non può fare il socio?

Ai soci sono vietate alcune attività riservate ai sindaci quali, ad esempio, accertamenti di consistenze di cassa, visite agli impianti o ai magazzini, accessi per i controlli sulla qualità e quantità dei prodotti.

Il diritto di copia

Nell’ambito del diritto di consultazione esiste la possibilità di potere estrarre copia dei documenti sociali esaminati.

I limiti all’esercizio del potere di controllo del socio

Principio di correttezza e buona fede

Un primo limite è dato dal rispetto del principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

Detto principio risulta violato qualora il socio abbia richiesto informazioni di cui non abbia bisogno.

Pregiudizi alle attività gestorie

Il socio deve, pertanto, attentamente valutare il proprio intervento nell’attività sociale, evitando di creare dei pregiudizi in seno all’attività di gestione degli amministratori.

Responsabilità e risarcimento danni

Se il socio non rispetta i principi di “correttezza e della buona fede”, viene ritenuto responsabile per il pregiudizio arrecato alla società ed è soggetto al risarcimento dei danni creati alla società.

Dovere di segretezza

Un altro limite al potere di controllo del socio consistente nel «dovere di segretezza».

Il socio deve evitare che le notizie confidenziali apprese in merito all’andamento della gestione della società siano diffuse a terzi, magari alle imprese concorrenti, creando, in tal modo, un gravissimo danno alla società di appartenenza.

La nullità delle deroghe statutarie

Sono nulle le deroghe statutarie che, in contrasto con la normativa, possano:

  • escludere del tutto l’esercizio dei diritti del socio (di informazione e consultazione);
  • circoscrivere la legittimazione all’esercizio del controllo (ad esempio, riservandolo ai soci titolari di una percentuale qualificata del capitale sociale);
  • restringerne l’ambito applicativo (ad es. riservandolo solo alla consultazione di alcuni documenti) o delimitarne i presupposti.

Diritti del socio ampliabili

È pacifica, invece, la facoltà degli statuti di riconoscere ai soci un più ampio potere di controllo.


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Responsabilità degli amministratori

Vediamo i rimedi sanzionatori attivabili dai soci nelle ipotesi di illegittimo rifiuto alle richieste di informazioni e di consultazione.

Azione di responsabilità

Il rifiuto ingiustificato, da parte degli amministratori della società di fornire informazioni e documenti, legittima il ricorso all’azione di responsabilità da parte del singolo socio, ex art. 2476, co. 3, c.c., che può anche portare al provvedimento di revoca degli amministratori.

Detto comportamento potrebbe pure provocare un danno diretto al patrimonio del socio (e questo a prescindere dal pregiudizio arrecato alla società) e, quindi, dare il via all’azione di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, co. 6, c.c..

Azione cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il rifiuto degli amministratori potrebbe anche giustificare il ricorso ad uno strumento cautelare atipico previsto dall’art. 700 c.p.c., e soprattutto può integrare la fattispecie illecita dell’«impedito controllo», che può assumere connotazioni di rilievo amministrativo o perfino penale, in base a quanto stabilito rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell’art. 2625 c.c..

Si parte, quindi, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (fino a € 10.329) per concludere con l’applicazione di sanzioni penali se la condotta ha «cagionato» un danno ai soci «e si procede a querela della persona offesa» (ex art. 120 c.p.).

Da: Riviste 24


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