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La dichiarazione Iva 2017

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 10050, del 16.1.2017, sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva 2017 concernenti l’anno 2016, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017, ai fini dell’Iva; a partire da quest’anno la dichiarazione Iva non può essere più presentata in forma unificata e il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio.

Va evidenziato, inoltre, che relativamente al versamento del saldo Iva rimangono immutati i termini, che sono il 16 marzo ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40%.

Una novità di rilievo è l’inserimento del nuovo Quadro VN, riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, co. 6-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

1. Modello di dichiarazione Iva 2017

Il modello di dichiarazione Iva 2017 è costituito da:

  • il frontespizio, composto di due facciate;
  • un modulo, composto di più Quadri (VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO e VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

I Quadri VB, VI, VN, e VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi Quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.

L’ente o la società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto Iva 26 PR/2017 (composto dei Quadri VS, VV, VW, VY e VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e al D.M. 13.12.1979.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il Modello Iva Base 2017, composto da:

  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i Quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

2. Eliminazione della Comunicazione annuale dati Iva

L’art. 1, co. 649, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l’anticipo dei termini di invio della dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio e la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati Iva previsto dall’art. 8–bis, D.P.R. 322/1998. Detta novità è entrata in vigore per l’anno d’imposta 2016, pertanto non vige più per l’anno 2016 l’obbligo di invio della comunicazione dati Iva.

3. Modalità di presentazione

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.P.R. 322/1998;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Presentazione diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella C.M. 25.6.2009, n. 30/E, e nel relativo allegato tecnico.

Presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari indicati nell’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli Albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21.1.1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 9.7.1997, n. 241;
  • le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24, L. 16.2.1913, n. 89;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificato dal Decreto dirigenziale 18.2.1999.

Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione Iva esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall’art. 4, D.P.R. 322/1998.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare:

  • del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi o altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • delle Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il D.M. 21.12.2000).

Presentazione tramite società del gruppo

Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, co. 2-bis, D.P.R. 322/1998, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le S.p.a., le S.a.p.a. e le S.r.l. le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.

4. Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione

In base all’art. 8, D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 deve essere presentata nel periodo compreso tra l’1.2 e il 28.2.2017.

Il D.P.R. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Va, inoltre, ricordato che tra le novità della dichiarazione Iva c’è il fatto che a differenza degli anni passati non c’è più alcuna distinzione fra obbligo della presentazione autonoma o meno della dichiarazione Iva: a partire dal periodo di imposta 2016, infatti, tutti i contribuenti dovranno presentare la citata dichiarazione autonomamente entro il 28.2.2017.

Relativamente agli anni d’imposta 2017 e seguenti, la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione Iva è fissata per il giorno 30 aprile di ogni anno successivo a quello d’imposta da dichiarare.

5. Termini per il versamento delle imposte dovute

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 241/1997.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001.

6. Frontespizio: eliminata la casella dichiarazione integrativa a favore

Nel riquadro «Tipo di dichiarazione» è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore». A seguito delle modifiche apportate all’art. 8, D.P.R. 322/1998, dall’art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini».

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

7. Quadro VE: operazioni attive e determinazione del volume d’affari

Il quadro è suddiviso in cinque sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Totale imponibile e imposta; 4) Altre operazioni; 5) Volume d’affari.

Nel Quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, D.P.R. 633/1972, tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso Paesi fuori del territorio dell’Unione europea e le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.

Tra le novità di quest’anno va segnalato che nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Conseguentemente i righi successivi della sezione 1 sono stati rinumerati.

Nella sezione 2 è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%. Conseguentemente i righi successivi della sezione 2, e della sezione 3, sono stati rinumerati.

Nella sezione 4, il campo 7 del rigo VE35, è stato ridenominato «Cessioni di prodotti elettronici» per l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

8. Quadro VF: operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Il Quadro si compone di quattro sezioni: 1) Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni; 2) Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino; 3) Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione; 4) Iva ammessa in detrazione.

Nel Quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e ai servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2016 sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1972 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, D.P.R. 633/1972 registrate nello stesso anno.

Tra le novità di quest’anno va segnalato che nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%; inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente, con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95%. Conseguentemente i righi successivi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati.

Nella sezione 3-B è stato soppresso il rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF43, VF44 e VF48) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. Conseguentemente i righi successivi della sezione 3-B, della sezione 3-C e della sezione 4 sono stati rinumerati.

9. Quadro VN: dichiarazioni integrative a favore

Il Quadro è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, co. 6-bis, D.P.R. 322/1998 (comma introdotto dall’art. 5 D.L. 193/2016), oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, co. 6-quater, D.P.R. 322/1998).

10. Quadro VX : determinazione dell’Iva da versare o a credito

Il Quadro VX contiene i dati relativi all’Iva da versare o all’Iva a credito e deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01.

Tra le novità di quest’anno è stato inserito nel rigo VX4 il nuovo campo 9 denominato «Interpello». La compilazione è riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal co. 4-bis dell’art. 30, L. 724/1994.

11. Quadro VO: opzioni

Ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 10.11.1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il Quadro VO della dichiarazione annuale Iva.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il Quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello Redditi 2017 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del Quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale Iva con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla C.M. 27.8.1998, n. 209, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Tra le novità presenti quest’anno va segnalato che nella sezione 1, rigo VO11, è stata inserita la casella 28, per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi per corrispondenza e simili.

Nella sezione 3, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014.

Nella stessa sezione, rigo VO34, è stata soppressa la casella «opzione», in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011.

Inoltre, sono state introdotte tre nuove caselle: la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011; la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014; la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014.

12. Quadro VG: adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate

Il quadro, di nuova istituzione, è riservato agli enti o alle società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’Iva prevista dal D.M. 13.12.1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo co., D.P.R. 633/1972 (come sostituito dal co. 27 dell’art. 1, L. 232/2016), relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate» ai sensi della disciplina in esame.

L’ente o la società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo Quadro VG nella dichiarazione ai fini dell’Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.

Fonte: “La Settimana fiscale per lo studio professionale del 02.02.2017 n. 4”

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