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Liquidazioni IVA invio trimestrale

Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto, con il “nuovo” art. 21-bis del D.L. 78/2010, l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali).

Finalità

Il nuovo obbligo ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.

Quando effettuare l’invio

L’invio della nuova comunicazione:

  • deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito;
  • deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);
  • dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale).

Chi è esonerato dall’invio?

Sono esonerati dell’adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:

  • alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
  • all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari).

Modalità di effettuazione della comunicazione

La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre e’ effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Le modalità di invio e le informazioni da comunicare saranno definite con uno specifico Provvedimento delle Entrate.

Il nuovo adempimento, in ogni caso, non influirà sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche (al 16 del mese/trimestre successivo a quello di riferimento).

Sanzioni

In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, va applicata una sanzione da €. 500 ad €. 2.000 con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi.

Il calendario degli adempimenti

31.05.2017 Gennaio-Febbraio-Marzo/Primo trimestre
18.09.2017 (il 16 cade di sabato) Aprile-Maggio-Giugno/Secondo trimestre
30.11.2017 Luglio-Agosto-Settembre/Terzo trimestre
28.02.2018 Ottobre-Novembre-Dicembre/Quarto trimestre

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