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Gli sconti merce fuori dall'imponibile iva

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I beni ceduti a titolo di sconto, sono esclusi dalla base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 2 del DPR n. 633/72, a patto che la cessione a titolo di sconto sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali e il bene ceduto (a titolo di sconto) non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto ai beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce.


Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Milano con la sentenza n. 525/17/17.

Gli sconti merci iva o no?

La questione dell’applicabilità o meno dell’esenzione Iva agli sconti è abbastanza ostica anche per gli addetti ai lavori, in quanto la normativa è spesso poco chiara e complessa, e la dottrina e la giurisprudenza altalenante.

Vediamo di analizzare la sentenza della CTR milanese.

Le originarie condizioni contrattuali

Una “condizione imprescindibile” per l’esclusione dalla base imponibile della cessione a titolo di sconto è che la stessa avvenga in conformità alle “originarie condizioni contrattuali” e che il bene ceduto non abbia un’aliquota più elevata rispetto agli altri beni cui è collegato.

Casi di specie

Nella vicenda esaminata dalla CTR milanese, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento al fine di recuperare a tassazione maggiore IVA sul presupposto che quest’ultima avrebbe concesso alcuni “sconti merce” a un proprio distributore non sulla base delle “originarie condizioni di vendita” tra le parti, ma sulla base di successivi accordi.

Nella prassi ciò che è accaduto è che le parti hanno concluso, in fasi temporali distinte, una molteplicità di ordini, in ognuno dei quali erano stabilite singole condizioni specifiche di vendita (prezzi, quantità e sconti) derogando di fatto al listino prezzi generale.

Le diverse interpretazioni

Per l’Ufficio, il presupposto dell’originaria pattuizione, che consente di escludere dalla base imponibile IVA il bene ceduto a titolo di sconto merce, va accertato sulla base del contratto di concessione di vendita.

Secondo il contribuente, invece, il presupposto va verificato in relazione ai singoli, successivi, contratti di cessione.
Chi ha ragione?

La C.T. Reg., ha accolto la tesi del contribuente, ed ha evidenziato come il contratto di concessione è un “accordo-quadro” con cui le parti fissano le linee guida dell’accordo di distribuzione, mentre i successivi contratti di vendita attuativi del programma (formati attraverso lo schema della proposta d’ordine e successiva accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c.) rappresentavano i veri e propri negozi di scambio e a questi dove farsi riferimento per verificare le effettive condizioni economiche delle singole cessioni di beni, ivi comprese le pattuizioni in ordine agli sconti in natura applicati.

Il contratto di concessione e le singole cessioni

Secondo la Commissione, il contratto di «Concessione di vendita» esprime la potenzialità, mentre l’accordo contrattuale realizzato dal concessionario col cliente, con le proprie condizioni di vendita, determina l’attualità della cessione del bene nonché la realizzazione della unica previsione normativa”.

Le originarie condizioni contrattuali

Le “originarie condizioni contrattuali”, richieste dal legislatore, si riferiscono al rapporto negoziale stabilito tra le parti, che deve contenere la previsione dello sconto e pertanto sia le condizioni generali di vendita, sia eventuali altre pattuizioni specifiche che comunque rientrino nell’ambito di un rapporto di fornitura di merci.
Il termine “originarie” per l’Agenzia ha assunto il significato di “che stanno all’origine, al principio, all’inizio” e, quindi, che allo stesso non possa che essere attribuito altro significato se non le condizioni contemplate dal contratto di concessione di vendita, che è a monte delle successive cessioni.

Nella fattispecie oggetto della causa, le condizioni vengono stabilite “all’origine, al principio, all’inizio” di ogni singolo contratto e quindi “all’origine, al principio, all’inizio” di ogni singola vendita. Prima del perfezionamento dei singoli contratti sottostanti, non esiste alcuna vendita, ma unicamente un contratto quadro, avente effetti obbligatori, in cui sono stabilite le linee guida, senza che tra le parti si realizzino acquisti e vendite, mentre i successivi negozi giuridici danno attuazione al programma tra concedente e concessionario.

Dunque, la vera e propria compravendita, con eventuali accordi in materia di sconti, si realizza attraverso l’ordine d’acquisto e la conferma d’ordine ricalcando esattamente lo schema contrattuale di proposta-accettazione disciplinato nel codice civile agli artt. 1326 c.c. e ss.

 

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