Home Fiscale e Tributario Quali sono le conseguenze di una descrizione generica della fattura?

Quali sono le conseguenze di una descrizione generica della fattura?

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La descrizione generica della fattura potrebbe comportare l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’Iva.

A quale fine rispondono i dati indicati in fattura?

La norma per cui la fattura deve contenere, tra le altre, le indicazioni della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione risponde ad oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, in questa ottica, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione, da indicarsi specificandone natura, qualità e quantità.

Le conseguenze di una indicazione generica

Va da sé, dunque, che un’indicazione generica dell’operazione fatturata che accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo dei loro contenuti – spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio), ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing) – non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, sicché è legittima l’irrogazione della relativa sanzione (Corte di Cassazione sentenza n. 21980 del 28/10/2015).

L’oggetto della prestazione

In tema di IVA, una fattura che in un’unica descrizione accorpi attività dai contenuti più disparati (nella specie, attività materiali di trasporto e magazzinaggio, attività d’ordine di tenuta contabilità, attività ad alto contenuto di professionalità di promozione vendite ed attività generiche di “marketing”) non consente d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui deve indicare natura, qualità e quantità, e non risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, funzionali alle attività di controllo e verifica dell’Amministrazione finanziaria, sicché comporta l’irrogazione di sanzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 11/12/2008).

Inerenza del costo e onere della prova

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, incombe sul contribuente l’onere della prova circa l’inerenza del costo e, ove contestata dall’Amministrazione Finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto quando la descrizione della prestazione in fattura è generica e laconica né quando sia insufficiente o mancante la documentazione del contratto che ha dato luogo a quella prestazione, con la conseguenza che il Fisco non può verificare l’inerenza effettiva della spesa sostenuta sull’attività di impresa (Cass. civ. Sez. V, 13/04/2016, n. 7231)

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 15 settembre 2016, C-516/14, le fatture riportanti solamente l’indicazione “servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi”, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 dell’articolo 226 della Direttiva 2006/112.

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