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Mini job e contratto di prossimità

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Dopo l’abrogazione dei voucher, i mini job possono essere regolamentati attraverso un contratto di prossimità. È questa un’alternativa valida consentita dall’articolo 8 della legge 148/2011 rispetto ai tradizionali contratti presenti nell’ordinamento, che in diversi casi non soddisfano le esigenze aziendali, anche di semplificazione.

Contratto di prossimità

Il “contratto di prossimità” consiste in una intesa raggiunta tra azienda e sindacato comparativamente più rappresentativo che, a determinate condizioni, ha la forza di derogare anche la legge.

La norma

La norma di riferimento è l’articolo 8, comma 2, lettera c) della legge 148/2011 laddove stabilisce che le parti possono sottoscrivere un’intesa per regolamentare «contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile», nonché la successiva lettera e) laddove consente la regolamentazione delle «modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro».

Come agire?

L’impresa e le organizzazioni sindacali interessate potrebbero agire in due modi:

a)modificando le regole dei contratti vigenti adattandoli alle esigenze aziendali;

b)realizzando una regolamentazione specifica ex novo per i mini job.

Modifiche ai contratti vigenti

Le parti potrebbero, ad esempio, rimuovere i limiti anagrafici individuati dalla legge sul contratto a chiamata, oppure riscrivere le regole della definizione di occasionalità dello stesso contratto (oggi fissato al massimo in 400 giornate in tre anni).

Disciplina ad hoc

Attraverso un contratto ad hoc, si potrebbe addirittura ricalcare le stesse specifiche del voucher, con medesimo trattamento economico, ecc., fermo restando la necessità di rispettare la cornice costituzionale e l’impossibilità di regolare la disciplina previdenziale e assicurativa.

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