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Appalti illeciti e fornitura di manodopera

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Gli appalti illeciti sono gestiti da realtà che propongono forti sconti sul costo del lavoro e,  i Consulenti del Lavoro mettono in guardia gli imprenditori che potrebbero restare intrappolati nella responsabilità solidale assieme a chi viola la normativa vigente in materia retributiva e contributiva. A molti datori di lavoro, infatti, viene proposto di risparmiare sul costo del lavoro attraverso il ricorso alla fornitura di manodopera mediante appalto.

Approfondimenti sul contratto di appalto

Il contratto di appalto dal punto di vista civilistico, in base all’articolo 1655 del c.c, è un contratto con il quale un soggetto denominato appaltatore si obbliga alla realizzazione di un’opera o di un servizio a vantaggio di un altro soggetto detto committente, verso un determinato corrispettivo in danaro.

Le due tipiche figure delineate nell’articolo 1655 del codice civile, sono il committente e l’appaltatore.

Il committente

Il committente (nel caso in specie il cliente) è chi commissiona all’appaltatore l’opera od il servizio, e dovrà dargli il corrispettivo o tutto in una soluzione o come si suol dire in base agli stati di avanzamento dei lavori: il SAL.

L’appaltatore

L’appaltatore che deve essere un imprenditore, con propria organizzazione di mezzi, si obbliga alla fornitura, alla prestazione, dell’opera o del servizio verso un determinato corrispettivo. Quindi è un contratto di scambio ma la caratteristica fondamentale del contratto di appalto è che necessariamente richiede la qualifica di imprenditore nell’appaltatore.

L’imprenditore appaltatore

L’imprenditore appaltatore, in base all’articolo 2082 del codice civile, e dell’articolo 1655 del codice civile, deve avere una organizzazione a suo rischio (organizzazione di mezzi), cioè un’organizzazione del fattore capitale e lavoro (fattore umano). In conseguenza ed in virtù della presenza di un’organizzazione viene comunque a ricadere su di lui il cosiddetto rischio di impresa.

Il rischio

Rischio del risultato da raggiungere, il rischio economico: non solo in primis del risultato da raggiungere (opera o servizio), perché se non raggiunto l’appaltatore non percepisce il corrispettivo ma anche rischio economico come equilibrio tra costi e ricavi all’interno dell’appaltatore stesso. 

Soggetto privo del rischio di impresa

Questo elemento è importantissimo, perché nel caso in cui l’appaltatore si presenti come un soggetto privo del rischio di impresa (privo dell’organizzazione del fattore capitale e/o fattore lavoro) l’appalto non è genuino e quindi si apre la breccia per l’appalto o per la fornitura di mere prestazioni di lavoro (spesso mancando la presenza del solo fattore capitale quale beni mobili ed immobili) e quindi a fronte della illecita o fraudolenza dell’appalto, c’è la conversione del rapporto o meglio la imputazione diretta del rapporto in capo al committente.

Appalto genuino e somministrazione illecita

Premesso quanto sopra, l’appalto genuino così detto endoaziendale, è tale poiché l’appaltatore imprenditore con la sua forza lavoro, con la sua organizzazione di mezzi di produzione entra in una fase del ciclo produttivo dell’utilizzatore. Da distinguere dall’appalto esterno dove l’azienda committente esternalizza delle attività che non sono sue, che non può fare con il proprio personale interno, ad esempio è il caso della società informatica che per esempio deve fare una costruzione edilizia, ristrutturazione interne, installazione di certi cavi particolari e quindi è costretta ad esternalizzare queste attività attraverso l’appalto esterno. 

Somministrazione

Inoltre la normativa che si è succeduta nel tempo in tema di somministrazione (l.196/97; Dlgs 276/2003; Dlgs 81/2015) consentono di affermare che se l’appalto è un’obbligazione di risultato, verso il committente, dove c’è l’appalto interno o esterno, la somministrazione, quest’ultima, diventerebbe una sorta di obbligazione di mezzi, un’obbligazione di prestazione perché è fondamentale che la prestazione del lavoratore somministrato, di cui al potere direttivo ed organizzativo dell’utilizzatore, sia finalizzata a che la messa in opera delle energie psicofisiche del lavoratore, sia eterodiretta al raggiungimento dell’obiettivo dell’utilizzatore.

Intermediazione

Si configura l’intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa, senza il fattore capitale – beni mobili ed immobili – anche se l’appaltatore non è una società fittizia, e tuttavia si limita alla gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione lavorativa che in realtà viene ad essere affrontata e direzionata dal committente stesso.

Il potere direttivo

Sostanzialmente, è necessaria un’organizzazione, l’assunzione del rischio d’impresa ed il potere direttivo nei confronti dei dipendenti deve essere esercitato dall’appaltatore. Dunque, le direttive ai dipendenti non possono essere date dal committente (ex datore di lavoro, nella fattispecie oggetto di denuncia) in quanto sono lavoratori subordinati dell’appaltatore (cooperativa).

Potere di direzione e controllo

Il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita va ricercato prevalentemente nell’esercizio del potere di direzione e controllo, o meglio in chi esercita concretamente tale potere: se a dare gli ordini ai lavoratori è il personale dipendente dell’azienda appaltante, allora sarà molto difficile che sia riconosciuta la genuinità dell’appalto e i lavoratori utilizzati saranno considerati alle dirette dipendenze dell’utilizzatore. Ciò si associa una gestione dell’appalto ove l’appaltatore offre solo forza lavoro e non i mezzi di produzione.

Nel sistema degli appalti illeciti e fraudolenti che celano somministrazioni irregolari, abbiamo il mondo delle cooperative illegali e clandestine che per abbattere il costo del lavoro utilizzano per i loro soci lavoratori e personale diretto, contratti collettivi capestri spesso legati alle sigle sindacali autonome e spesso distanti da quelli utilizzati dal committente.

Sanzioni previste

In conclusione, appaiono evidenti le pericolosità letali di simili proposte di somministrazione di manodopera da parte di tali attività illegali per le quali è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50€ per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (in ogni caso da un minimo di 5.000€ ad un massimo di 50.000€), sia ad una somministrazione di manodopera illecita, che comporta per il solo utilizzatore la sanzione amministrativa pecuniaria da 250€ a 1250€.

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