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Rottamazione al 21 aprile quali conseguenze?

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Con la pubblicazione nella G.U. del 29 marzo 2017 del D.L. n. 36/2017, diventa ufficiale la proroga al 21 aprile 2017 del termine per accedere alla rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Effetti

La scadenza avrà effetto solo per la presentazione delle pratiche, fornendo l’opportunità ai debitori di verificare meglio sia i carichi definibili sia il costo della sanatoria, alla luce anche degli ultimi chiarimenti delle Entrate.

Equitalia avrà tempo fino al 15 giugno per comunicare la liquidazione delle istanze.

Tempistica dei pagamenti

Nulla cambia per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti.

Rateazioni in corso

Con la proroga si allungano (al 21 aprile) i termini per pagare le rate scadute a fine 2016. Si ricorda infatti che, i soggetti che avevano dilazioni in essere al 24 ottobre scorso, per accedere alla definizione devono versare tutte le rate scadute a fine anno. 

Si può proseguire la vecchia rateazione se non si paga la definizione agevolata?

L’articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193/2016 , stabilisce che se non si paga la prima rata di luglio si può comunque proseguire con il versamento delle rate della dilazione precedente. Questo perché essendo un’istanza “al buio”, cioè senza conoscere l’importo esatto da pagare, una volta ricevuta la comunicazione dell’agente della riscossione, alla scadenza di luglio si valuterà la convenienza della sanatoria.

Che cosa succede alle rate non pagate se riprendo la precedente rateazione?

Sul punto non ci indicazioni ufficiali, ma trattandosi di una sospensione ope legis, parrebbe corretto applicare per analogia l’articolo 19, comma 3-bis, del Dpr 602/1973.

In caso di sospensione amministrativa o giudiziale di una dilazione, al termine della stessa il debitore ha diritto di chiedere la ripartizione del carico residuo nel numero di rate non pagate del piano iniziale. In alternativa, se più conveniente, si può chiedere una nuova dilazione per un numero massimo di 72 rate.

Se ciò vale per le sospensioni giudiziali o amministrative dovrebbe a maggior ragione valere per le sospensioni legali.

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