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Dopo il modello arrivano i chiarimenti dell'A.d.E. sul credito d'imposta

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Oltre ai modelli necessari per la fruizione del credito d’imposta, dopo le modifiche del D.L. Mezzogiorno n. 243/2016, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 13 Aprile 2017, ha fornito una serie di chiarimenti sul trattamento degli investimenti ante e post 01 marzo 2017.

La misura del bonus

Come illustrato in un nostro precedente articolo, il credito d’imposta, per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, in seguito all’emendamento citato, è stato portato:

  • per le grandi aziende dall’attuale 10% al 25%;
  • per le medie dal 15% al 35%;
  • per le piccole dal 20% al 45%.

Cumulo

Il nuovo comma 102 prevede che il credito di imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Acquisti effettuate prima del 1° marzo 2017

Le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 sino al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina previgente, ovvero:

  • alle percentuali, individuate dal previgente comma 98, del 20, 15 e 10 per cento in relazione alla dimensione dell’impresa;
  • alla decurtazione degli ammortamenti fiscali dall’investimento lordo.

Acquisizioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017

Le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 saranno assoggettati alla nuova disciplina, che prevede che:

  • dagli investimenti non vanno decurtate le quote di ammortamento;
  • il credito d’imposta può essere cumulato con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, aventi ad oggetto i medesimi costi.

Esempio

Una piccola impresa nell’esercizio 2017 effettua un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 5.000.000,00 così suddiviso:

  • Impianti per 2.000.000,00 di euro acquisiti entro il mese di febbraio 2017;
  • Attrezzature per 3.000.000,00 di euro acquisite dal 1° marzo 2017.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (2017), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è di euro 400.000,00 di cui 300.000,00 per impianti e 100.000,00 per attrezzature.

L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta pari ad euro 1.700.000,00 (2.000.000,00 – 300.000,00).

Il credito d’imposta è calcolato nel modo seguente:

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 5.000.000

REALIZZATO ENTRO IL 28/2/2017 REALIZZATO DAL 1/3/2017
Costi complessivi 2.000.000 Costi complessivi 3.000.000
Ammortamenti 300.000
Investimento netto 1.700.000
Investimento agevolabile (investimento ridotto entro il limite massimo di 1.500.000 vigente alla data di sostenimento dei costi) 1.500.000 Investimento agevolabile (investimento ridotto entro il limite massimo di 3.000.000 previsto dal regime vigente, tenendo conto dell’importo di 1.500.000 già agevolato secondo la normativa previgente) 1.500.000
Intensità di aiuto 20% Intensità di aiuto 45%
Credito d’imposta  300.000  Credito d’imposta  675.000
Totale credito d’imposta 975.000

Rideterminazione del credito

Il nuovo comma 105 prevede la “rideterminazione” del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione:

a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;

b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

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