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Omessa dichiarazione: il delitto si configura decorsi i novanta giorni

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“Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2), non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo, ma non scrimina chi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei 90 giorni di proroga (nel caso di specie il rappresentante della società si era dimesso appena dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione)”.

Se la dichiarazione non è presentata anche dopo 90 giorni la stessa è quindi omessa. Infatti “Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo” (Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011 – dep. 25/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 25132801).

Momento consumativo del delitto

Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi od I.V.A., individuato “ex lege” quale momento consumativo del delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall’ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016 – dep. 16/11/2016, Gioia, Rv. 26857601).

Il termine del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2, deve ritenersi operativo solo se la dichiarazione sia effettivamente presentata in ritardo di 90 giorni, infatti la norma prevede che “non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Corte Cass., Sez. III pen., sentenza del 21-04-2017, n. 19196

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