Home Finanza Anatocismo & Usura Anomalie bancarie: anatocismo e usura

Anomalie bancarie: anatocismo e usura

288
0

In questa fase di gravissima crisi economica, caratterizzata da enormi difficoltà finanziarie per le famiglie e le PMI, vi è la concreta e reale possibilità di riscontrare presenza di anomalie bancarie su una miriade di rapporti finanziari, attraverso un’analisi accurata degli stessi.

Si è evidenziato, infatti, che spesso alla fine del ricalcolo, eliminando gli interessi e le indebite competenze, un conto con un saldo fortemente negativo sia passato ad un saldo positivo per il correntista, facendo in tal modo evidenziare un’imprevista ed insperata liquidità.

Ora cercheremo di approfondire in maniera esaustiva il tema delle anomalie bancarie, attraverso un’analisi nello specifico dell’usura e dell’anatocismo.

Anatocismo bancario

La prima domanda che sicuramente ti sarai posto è la seguente: che cos’è l’anatocismo bancario?

L’anatocismo rappresenta una delle problematiche più diffuse che coinvolgono i contenziosi, specie tra la banca e i propri clienti.

Nello specifico, il fenomeno dell’anatocismo bancario è quella pratica in virtù della quale gli interessi vengono sommati al capitale finanziato; che dunque aumenta costituendo la base per il conteggio di nuovi interessi. In altre parole, l’anatocismo può essere definito come l’applicazione degli interessi sugli interessi.

Tale prassi è disciplinata dall’art. 1283 c.c. che recita testualmente “ in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. 

E’ giusto quindi precisare che:

  • Solo la presenza di usi contrari permette che sugli interessi scaduti si calcolino ulteriori interessi.
  • In assenza di usi contrati, gli ulteriori interessi sugli interessi scaduti sono consentiti in via esclusiva a determinate condizioni.

Per capire le conseguenze nefaste cui potrebbe dar luogo un sistema scorretto di anatocismo si riporta il seguente esempio:

  • Scoperto di 100.000 euro con tasso debitore annuo del 12%
  • In presenza di un tasso debitore annuo del 12% la capitalizzazione trimestrale avverrebbe al tasso del 3% per ciascun trimestre.
  • Nel primo trimestre il debito ammonterebbe ad euro 103.000; nel secondo trimestre sarebbe applicato il 3% sul debito scaduto nel primo trimestre ( pari ad euro 103.000 )per giungere ad un importo di euro 106.090; nel terzo trimestre il debito sarebbe di 109.272,7; nel quarto trimestre il debito raggiungerebbe l’ammontare di euro 112.550,88.

Come si può notare, il debito con una capitalizzazione anatocistica trimestrale comporta un importo superiore a quello collegato ad una capitalizzazione semplice pari a euro 112.000 ( somma del capitale e degli interessi dovuti in ragione di anno ).

Il rischio è dunque che, con l’anatocismo, si venga di fatto ad eludere il divieto di usura: pur prevedendo, infatti, in sede di contratto un tasso di interesse non usurario, il debito nel tempo diventerebbe ultrausurario.

Nonostante ciò, l’adozione dell’anatocismo bancario è stato ritenuto legittimo per più di venti anni dalla Giurisprudenza di merito, giustificando la legittimità di tale pratica attraverso l’idea che sussistesse un uso normativo (“uso contrario“) per le Banche, tale da dar luogo ad una deroga dell’art 1283 c.c.

Fortunatamente, dopo anni di applicazione di interessi anatocistici, la legittimità di tale procedura è stata messa in discussione dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 2374 del 16 Marzo 1999. Tramite questa pronuncia, i Giudici supremi hanno precisato che la prassi secondo la quale le banche praticavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale di quelli creditori aveva natura di usi negoziali ai sensi dell’art. 1340 c.c. e non di usi normativi cui, invece, si riferisce l’art. 1283 c.c. con la conseguenza di dichiarare nulle le clausole degli interessi.

Successivamente la delibera CICR del  9.2.2000 ha affermato che per i contratti stipulati prima del 22/04/2000 (entrata in vigore delibera CICR) era necessaria una nuova pattuizione della clausola di capitalizzazione con contestuale espressa approvazione da parte del cliente,  mentre per i contratti stipulati successivamente a tale data, la clausola anatocistica doveva essere approvata specificatamente per iscritto a pena di inefficacia.

Quindi, per una analisi accurata dei contratti bancari, la data del 22.04.2000 (entrata in vigore delibera CICR) risulta fondamentale, in quanto se si possiedono contratti stipulati prima di tale data la presenza di anatocismo è quasi certa, in quanto dopo la suddetta, la clausola anatocistica deve essere approvata specificatamente per iscritto a pena di inefficacia.

Successivamente, La legge di Stabilità per il 2014 ha dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario subordinandone però l’attuazione di tale norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio), purtroppo mai avvenuta.

Nonostante ciò, nel corso del tempo diverse Sentenze hanno confermato tale tesi e condannato diversi Istituti bancari al risarcimento.

Di fatti, il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014 e successivamente, a rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, che l’anatocismo è illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente.

Dunque, oggi, dalla moltitudine di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge, a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, o che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale. 

Usura bancaria

Del problema relativo ai tassi di interesse usurai illegalmente praticati dalle Banche e dalle finanziarie si sono occupati in maniera assidua negli ultimi tempi anche i media, con dettagliate inchieste che hanno evidenziato come, in numerosissimi casi, su prestiti che le banche hanno erogato in questi ultimi 10 anni su mutui e finanziamenti, ma anche su situazioni di scoperti di conto corrente non affidati, siano stati praticati su larga scala tassi di interesse da usura.

In determinate occasioni, la situazione può diventare molto grave, con conseguenze pesanti per le aziende (piccole e piccolissime soprattutto) e per i Private.

Nello specifico, l’Usura Bancaria è quel fenomeno che si verifica quando, nell’ambito di un prestito di denaro o del beneficio di un credito concesso da una banca o in genere da un intermediario finanziario, il tasso di interesse applicato risulta superiore ai tassi soglia fissati trimestralmente dal Ministero del Tesoro.

Nel corso del rapporto bancario si possono verificare due situazioni distinti di usura, una originaria relativa al momento in cui è avvenuta la pattuizione, ed una sopravvenuta, verificatasi quando gli interessi, pattuiti lecitamente ( al di sotto del tasso soglia ), risultano successivamente superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione delle somme da parte del debitore

In presenza di usura, l’art.1815, secondo comma, c.c., stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.


Ciò significa che il Cliente ha la possibilità di recuperare una vera e propria fortuna!

Di conseguenza, oltre a rappresentare una potenziale fonte di guadagno, il Cliente è agevolato qualora debba trattare con la banca in situazioni critiche o accedere a servizi bancari a condizioni migliori. In alcuni casi, addirittura, espletare un’azione di indebito può rappresentare strategico nei casi in cui si venga colpiti da una perentoria richiesta di rientro sul fido oppure da un Decreto Ingiuntivo.

Con la legge del 07.03.1996 il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per la rilevazione oggettiva dell’eventuale usura applicata dagli operatori finanziari, definendo chiaramente che “La Legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Questo tasso limite è chiamato tasso soglia, ed è pubblicato trimestralmente da Ministero del Tesoro per ogni categoria di finanziamento. Il corrispettivo versato dal cliente si definisce usuraio, quando il tasso effettivo applicato dalla banca o dall’intermediario finanziario risulta superiore al tasso soglia di riferimento.

Di rilevanza notevole è l’art. 1, comma 1, L. 108/96, “[…]per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Come recuperare le somme indebitamente pagate

Dopo un’accurata spiegazione dei fenomeni relativi alle anomalie bancarie riscontrate, è utile capire la convenienza economica di un’azione di recupero delle somme indebitamente pagate attraverso l’analisi delle probabili cifre recuperabili, dei tempi di recupero e delle relative spese da affrontare.

Innanzitutto, le cifre recuperabili dipendono da una serie di fattori tra cui l’andamento dei saldi, l’entità degli interessi passivi,  le commissioni e la documentazione bancaria disponibile al momento dell’analisi.

I tempi per il recupero dei crediti variano a seconda delle modalità del procedimento  giudiziario, considerando tempi minori se, come spesso accade, la Banca propone una transazione con il cliente, prevedendo di uscire perdente in Giudizio.

Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, per rimanere sempre aggiornato iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale oppure seguici sui social network (facebooktwitterlinkedin). In caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci. Se hai una o più domande da porci o hai bisogno di una consulenza, accedi al nostro portale e-commerce

Rispondi