Home Fiscale e Tributario Più facili i pignoramenti dopo la manovra correttiva

Più facili i pignoramenti dopo la manovra correttiva

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Resta salva la prima casa dal pignoramento, a patto che sia l’unico immobile di proprietà del contribuente e che sia accatastata come abitazione civile e, quindi, non possa essere considerata un immobile di lusso ed in esso il contribuente vi abbia fissato la propria residenza.

Il concessionario della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.

Quando può essere iscritta l’ipoteca su un immobile?

L’ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta con la quale informa che il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni comporta l’iscrizione del vincolo presso i registri immobiliari.

Come si cancella l’ipoteca?

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del pagamento integrale del debito.

Cosa succede dopo l’iscrizione di ipoteca?

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debitore rimane inerme e quindi non provvede al pagamento, l’Agente della Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.

Quali sono le tutele per il contribuente?

Il D.L. 69/2013, al fine di tutelare il contribuente, ha previsto il divieto di pignoramento della prima e unica casa di abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente (ad eccezione delle case di lusso). Se, dunque, il debitore dovesse essere titolare anche di una semplice quota di altro immobile, la cosiddetta “prima casa” sarebbe pignorabile.

Il Fisco può pignorare la prima casa del debitore se, a seguito dell’acquisto della prima casa, siano stati acquistati altri immobili oppure ottenuti in eredità; oppure può pignorare se il contribuente possiede un unico immobile che ha accatastato a uso studio; ancora può pignorare la prima e unica casa del debitore se questi non vi risiede e lo da in affitto. Se il contribuente è proprietario di due case dove in una risiede lui stesso e nell’altro la moglie, il fisco può pignorare entrambi gli immobili.

Ma il limite cosa riguarda?

Il limite sopra menzionato riguarda, però, solo il pignoramento ma non l’ipoteca. Quindi l’Agente per la riscossione può iscrivere ipoteca anche se si tratta dell’unico immobile del debitore. L’ipoteca  ha, infatti, il solo scopo di garantire una “preferenza” del creditore ipotecario, rispetto agli eventuali ulteriori creditori, sulla distribuzione del ricavato dalla vendita all’asta della casa.

La vendita dell’immobile

Il contribuente, con il consenso di Equitalia, può:

  • vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto;
  • oppure nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.

Il calcolo del tetto minimo (tetto cumulativo)

Per il calcolo del tetto minimo, l’Agente della Riscossione si avvale di un nuovo strumento. Ora per il pignoramento dei beni immobili il tetto è diventato cumulativo. Quindi, se prima un immobile per essere pignorato dal Fisco, doveva avere singolarmente un valore superiore di 120.000,00 euro, oggi è sufficiente che l’insieme degli immobili posseduti dal contribuente superi il tetto cumulativamente.

Con la modifica dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973, “ferma la facoltà d’intervento ex art. 499 c.p.c., l’agente della riscossione può ora procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00”.


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