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Lavoro in nero: dal 10 luglio sospensione attività a pieno regime

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L’istituto della sospensione dell’attività aziendale, previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, può scattare ove gli organi ispettivi riscontrino impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Lo ha precisato L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota del 20 giugno 2017.

Il provvedimento di sospensione, precisa la nota, va adottato anche qualora il datore abbia proceduto, in corso di ispezione, ad una “regolarizzazione” del rapporto irregolare, in quanto il provvedimento mira a finalità sanzionatorie (che sarebbero eluse ove al datore inadempiente si offrisse la possibilità di mettersi in regola al momento della contestazione) giacché la semplice comunicazione di assunzione non esaurisce tutti gli adempimenti richiesti per la configurabilità di un rapporto “regolare” (ad esempio: consegna della lettera di assunzione al lavoratore).

Computo del 20%

Per il computo della soglia “critica” del 20%: fa fede la “fotografia” dell’ambiente di lavoro al momento dell’accesso ispettivo riferita ai lavoratori presenti (anche distaccati). Ne segue che eventuali lavoratori sopraggiunti, ferma restando la eventuale contestabilità della maxisanzione per lavoro “nero”, non saranno conteggiati. Il socio lavoratore, si legge nella nota, «non va computato nella base di calcolo». In caso di lavoratore trovato “in nero” ma in forza a tempo pieno, come spesso accade, presso altro datore, il provvedimento di sospensione sarà comunque adottato ma, naturalmente, non sarà possibile per il datore sanzionato instaurare un successivo rapporto di lavoro.

Lavoratore occasionale

In caso di comprovata genuinità della collaborazione occasionale ex articolo 2222 del Codice civile (a tal fine fanno fede le dichiarazioni testimoniali, le lettere di incarico con data certa, le notule di richiesta compenso, ecc.), non si procede con la sospensione anche in assenza di documentazione fiscale o altri riscontri contabili che provino la conoscibilità del rapporto alla pubblica amministrazione.

La revoca del provvedimento di sospensione

La revoca del provvedimento di sospensione, il cui presupposto è costituito dalla regolarizzazione del periodo in “nero” pregresso come accertato dalla sospensione, nonché l’eventuale rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento in sede di emanazione della maxisanzione, è normalmente adottato dal medesimo personale che ha proceduto alla sospensione.

Fonte: ilsole24ore

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