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Immobiliari: arrivano i controlli previdenziali nei confronti dei soci di Snc e Sas

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L’INPS, con il messaggio n. 2345/2017, ha fornito nuovi chiarimenti circa l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci delle società di persone (snc e sas) di locazione e gestione di beni immobili.

Operazione “Poseidone”

È stata avviata dall’Inps la cosiddetta operazione “Poseidone”, che prevede l’iscrizione d’ufficio dei soci di società di persone, iscrizione che va a ricomprendere anche quelli accomandatari di sas immobiliari che esercitano attività di locazione degli immobili di proprietà sociale.

Quando non è obbligatoria l’iscrizione

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la società che si limiti esclusivamente (o, comunque, in modo non abituale) alla riscossione dei canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un’attività di impresa, dal momento che “la locazione di immobili costituisce una semplice modalità per fruire di tali beni”, per cui non è obbligatoria l’iscrizione all’Inps.

L’obbligo di iscrizione

L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci di società di persone il cui oggetto sociale includa, oltre alla locazione, anche la gestione dei beni immobili propri, secondo il parere dell’Avvocatura centrale e secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso di recente dalla Suprema Corte, scatta nel momento in cui il socio partecipa personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore” (Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835).

Per sussistere l’obbligo di iscrizione sono necessarie:

  • la natura commerciale dell’esercizio (requisito oggettivo);
  • lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell’interessato, dell’attività, appunto, commerciale (requisito soggettivo).

La mancanza del requisito oggettivo

La mancanza del requisito oggettivo dell’esercizio da parte della società di un’attività commerciale esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza la necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell’attività del socio all’interno della società (cfr. Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 10 febbraio 2016).

Verifiche sulle banche dati “Punto fisco” e “Telemaco”

Le verifiche istruttorie riguarderanno le banche dati “Punto fisco” e “Telemaco”. In seguito, potranno essere richiesti  i registri contabili, le fatture e le ricevute emesse, la documentazione inerente i costi indicati nella dichiarazione dei redditi nonché gli studi di settore, sarà verificata l’organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l’impiego o meno di personale dipendente.

Una volta terminata l’istruttoria, così come sopra descritta, qualora la sede INPS competente accerti la mancanza delle ragioni poste alla base della richiesta di pagamento, provvederà ad intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso.

Inoltre, nel caso in cui il provvedimento venga annullato per l’inesistenza del requisito oggettivo circa la natura commerciale della società, la sede invierà gli atti all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, per valutare la corretta applicazione del regime fiscale delle società al soggetto giuridico che dagli accertamenti risulti in realtà svolgere un’attività connessa al mero godimento del bene immobile.

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