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Dichiarazione IMU: Tardiva, Omessa e Infedele

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Il 30 giugno 2017 è scaduto il termine di presentazione della Dichiarazione IMU/TASI riferita al periodo d’imposta 2016.

La dichiarazione IMU, valevole anche ai fini della TASI, va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Quando si è obbligati a presentare la dichiarazione?

Non sempre si è obbligati alla presentazione della dichiarazione, ma l’obbligo sussiste qualora si rientri in una delle due seguenti ipotesi:

  • l’immobile è stato oggetto di riduzione d’imposta;
  • il Comune non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento tributario.

La dichiarazione tardiva

Qualora non sia stata presentata la dichiarazione IMU/TASI nei termini è possibile sanare l’omissione presentandola “tardivamente” entro il 28/09/2017.

Il Legislatore, infatti, considera “tardiva” e non omessa, la dichiarazione non presentata nei termini ordinari, ma entro i 90 giorni successivi.

In tal caso sarà dovuta una piccola sanzione per sanare la tardività.

Dunque:

  • in caso di presentazione tardiva, il contribuente sana la violazione versando la sanzione ridotta (codice tributo 3907);
  • in caso di omessa dichiarazione, nulla potrà più fare il contribuente, ma si renderà applicabile la sanzione piena irrogabile dall’Ente locale (la sanzione è ridotta a 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione).

Dichiarazione IMU/TASI

Quando si configura

Sanzione

Tardiva

Presentata oltre il 30/06 ma entro il 28/09.

  • euro 5,00 (1/10 di 51 euro) in caso di tributo regolarmente assolto;
  • nel caso in cui il tributo non fosse stato assolto la sanzione è pari al 10% (1/10 di 100%) dell’imposta dovuta con un minimo di 5,00 euro.

Omessa

Non presentata entro il 30/06 e neanche entro il 28/09.

Dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro

(art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

La dichiarazione infedele

Nel caso in cui il soggetto passivo era obbligato alla presentazione della dichiarazione IMU per il periodo d’imposta 2016 e questi vi abbia provveduto entro il 30/06/2017 ma in maniera “infedele”, si rende applicabile la sanzione che va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

La dichiarazione IMU/TASI rettificativa

È possibile sanare l’infedeltà dichiarativa, presentandone una dichiarazione rettificativa:

  • entro 90 giorni successivi al termine ordinario;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU successiva.

Dichiarazione IMU/TASI 2017 rettificativa

Se presentata 

Sanzione (ridotta)

da versare

Codice tributo

entro il 28/09/2017

  • 5,55% (1/9 di 50%) del maggior tributo scaturito dalla rettifica.
 3907

oltre il 28/09/2017 ma entro il 30/06/2018

  • 6,25% (1/8 di 50%) del maggior tributo scaturito dalla rettifica.

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