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I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale

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L’art. 9-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, 96 (cd. «Manovra correttiva») ha previsto l’istituzione e l’elaborazione graduale degli indici sintetici di affidabilità fiscale (comunemente denominati «Isa») per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, al fine di sostituire gradualmente gli studi di settore, di favorire l’emersione spontanea dei redditi imponibili, di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, anche attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

In attuazione della predetta norma, l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191552 del 22.9.2017, ha individuato i primi 70 indici sintetici di affidabilità che dovranno essere elaborati entro la fine di quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da una platea di circa 1,4 milioni di contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 nel Mod. Redditi 2018, al posto degli studi di settore.

I contribuenti che risulteranno «affidabili» agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali, tra cui l’impossibilità di subire accertamenti analitico-induttivi, termini di decadenza più brevi per il potere di accertamento e l’esonero, entro determinati limiti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

1. Manovra correttiva: istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

L’art. 9-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, 96 (cd. «Manovra correttiva») ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. «Isa») per i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni, che andranno a sostituire gradualmente gli studi di settore.

A partire dal 2017, i predetti Isa saranno elaborati gradualmente.

Con il Provvedimento prot. 191552 del 22.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i primi 70 Isa che dovranno essere elaborati entro la fine di quest’anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere proprio dal periodo d’imposta 2017, in sostituzione degli studi di settore.

I nuovi 70 Indici riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti.

Gli altri Isa saranno invece individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso del medesimo anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore.

Pertanto, a regime, dal 2018 imprese e professionisti adotteranno una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità e di compliance, misurato in base ad una scala da 1 a 10.

Inoltre, i contribuenti che risulteranno «affidabili» agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali, tra cui l’esclusione dagli accertamenti di tipo analiticopresuntivo, la limitata applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro.

In questa prima fase e fino all’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, gli Isa coesisteranno con studi di settore e parametri contabili, rispetto ai quali viene precisata la persistenza dell’obbligo dichiarativo, così come previsto dall’art. 9-bis, co. 4, D.L. 50/2017 e come, peraltro, dimostrato dalla mancata abrogazione delle norme che regolano gli accertamenti basati su studi di settore di cui agli artt. 62-bis – 62-sexies, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427, e su parametri contabili, di cui all’art. 3, co. 181-189, L. 28.12.1995, n. 549.

Viene disposta, infatti, una graduale cessazione con effetto dai periodi d’imposta per i quali entrano in vigore i nuovi Isa e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati.

In particolare, il D.L. 50/2017 dispone l’abrogazione dell’art. 10-bis, L. 8.5.1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore e dell’art. 7-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, che aveva disposto l’introduzione degli Isa a fronte dell’abrogazione di studi di settore e parametri contabili. Come accennato, non sono, invece, abrogate le norme che regolano gli accertamenti basati su studi di settore (artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 331/1993) e parametri contabili (art. 3, co. 181-189, L. 549/1995), rispetto alle quali viene disposta una graduale cessazione con effetto dai periodi d’imposta per i quali entrano in vigore i nuovi Isa e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati.

Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quelli in cui si applicano gli indici si considerano le disposizioni vigenti al 23.6.2017, vale a dire il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017.

Le norme invece che, per fini diversi dall’attività di controllo, rinviano all’art. 3, co. 181-189, L. 549/1995 (parametri contabili) e agli artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 331/1993 (studi di settore), nonché ai limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.

2. Elaborazione degli Isa e loro approvazione

Gli indici sintetici di affidabilità, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.

In forza dell’art. 10, co. 12, L. 146/1998, l’elaborazione e la revisione degli indici è stata demandata alla SoSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. – società costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, che ha svolto finora tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all’Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d’impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell’evasione fiscale.

Nei procedimenti di elaborazione degli indici è coinvolta una commissione di esperti nominati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

La Commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

Fino all’istituzione di tale Commissione specifica per gli indici, i suoi compiti sono svolti dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore.

In particolare, l’elaborazione degli indici avverrà sulla base della acquisizione dei dati reperibili nelle dichiarazioni fiscali, nell’Anagrafe tributaria, nonché sulla base delle informazioni a disposizione delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nonché dell’Inps e dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Il procedimento di approvazione, integrazione e revisione degli Isa è analogo a quello previsto per gli studi di settore. Gli indici sono, infatti, approvati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati.

A seguito dell’approvazione, gli indici possono essere integrati al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali. Tali integrazioni vanno approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. La revisione è programmata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Eccezionalmente, per il periodo d’imposta 2017, le attività per cui saranno approvati gli Isa sono definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017.

3. Indicatori posti a base del calcolo dell’affidabilità fiscale

Gli indici di affidabilità, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

In particolare, secondo quanto si evince dalla presentazione sugli Isa predisposta da SoSE e rivolta alle associazioni di categoria, gli indici sintetici di affidabilità rappresentano il posizionamento di ogni contribuente sulla base della media semplice di una serie di indicatori elementari che variano da 1 a 10.

Il grado di affidabilità rileva anche ai fini dell’accesso al regime premiale.

In particolare, un punteggio superiore a 6 consente al contribuente di ottenere una valutazione del proprio grado di affidabilità nei rapporti con il Fisco anche sugli anni pregressi già oggetto di dichiarazione e un meccanismo di premialità basato su più livelli.

Nello specifico, gli indicatori elementari prendono in considerazione la plausibilità dei ricavi o dei compensi, nonché l’attendibilità del valore aggiunto e del reddito, l’affidabilità dei dati dichiarati e le anomalie economiche rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento.

Inoltre, oltre ai predetti indicatori anche altri prendono in considerazione situazioni atipiche sotto l’aspetto contabile e gestionale, disallineamenti tra dati e informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne. Ad esempio, tra gli indicatori di anomalia vi è quello che verifica che le voci di spesa relative alle «altre componenti negative» – al netto dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili e immobili – costituiscano una plausibile componente residuale di spesa.

In ogni caso, gli indicatori elementari di anomalia rientrano nel calcolo dell’indice di affidabilità solo quando l’anomalia è presente. Il punteggio degli indicatori elementari di anomalia varia tra 1 e 5.

Nell’ipotesi, poi, in cui il contribuente abbia subito un accesso breve, viene preso in considerazione anche l’indicatore che tiene conto degli eventuali maggiori ricavi o compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore sui dati rilevati in sede di accesso.

In ogni caso, il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

4. Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, possono essere riconosciuti i seguenti benefìci:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1 lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 e all’art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

I benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono definiti con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività.

Infine, i benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all’esclusione dalle società di comodo e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74.

5. Obblighi dei contribuenti cui si applicano gli Isa e regime sanzionatorio in caso di inadempimento

I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale sono tenuti a dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici.

Nelle more dell’approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, l’obbligo di dichiarazione si applica anche ai parametri e agli studi di settore.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare nella dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini Irpef/Ires, Irap e Iva con l’obbligo di versamento delle maggiori imposte entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si renderà applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973 e 55, D.P.R. 633/1972.

Gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, co. 1, D.P.R. 917/1986 di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ulteriori cause di esclusione possono essere previste con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

6. Individuazione dei primi 70 Isa per l’anno di imposta 2017

Con il Provvedimento prot. 191552 del 22.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le attività relativamente alle quali saranno approvati, con prossimo DM da emanarsi entro dicembre 2017, i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che sostituiranno i corrispondenti studi di settore. Tali indici saranno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2017, in sede di dichiarazione Mod. Redditi 2018.

Gli Isa che saranno elaborati per ciascun settore economico sono così suddivisi:

  • 29 indici per il settore del commercio, tra le cui attività interessate vi sono anche quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili;
  • 17 indici per il comparto dei servizi, tra cui le attività di carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici;
  • 15 indici per il settore delle manifatture, tra cui fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma;
  • 9 indici per i professionisti, tra cui disegnatori grafici, ingegneri, geometri, amministratori di condomini, fisioterapisti ed esercenti altre attività paramediche, psicologi, agronomi, studi legali.

Con il medesimo Provvedimento prot. 191552 del 22.9.2017, l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, entro il prossimo mese di gennaio, saranno individuate ulteriori attività relativamente alle quali saranno approvati i relativi Isa nel corso del 2018, con la finalità di coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di imprenditori e lavoratori autonomi, che rappresentano l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore.

Circolare per i clienti di studio con il contributo di Settimana Fiscale Frizzera.

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