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Legittimo il licenziamento del lavoratore in malattia

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E’ legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata intimato ad un lavoratore che, assente per malattia, non ha né avvisato, né inviato al datore di lavoro il relativo certificato medico entro il termine (di quattro giorni) previsto dal contratto collettivo applicato.


Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 26465/2017 dell’8 novembre 2017.

La questione

Dopo un primo periodo di malattia compreso tra il 22 e 27 agosto 2011, il lavoratore  sottoposto a visita di controllo dal medico dell’INPS era stato dichiarato idoneo a riprendere il lavoro dal giorno successivo. Il lavoratore invece, il 28 agosto è tornato in malattia, omettendo sia di effettuare la prescritta comunicazione sia di trasmettere il certificato medico al datore di lavoro, per lo meno fino al successivo 13 settembre, a riscontro della contestazione disciplinare ricevuta il giorno prima.

Il datore di lavoro, rilevata la condotta del lavoratore, aveva intimato al dipendente il licenziamento con preavviso, sulla scorta di quanto previsto dal CCNL applicato (industria metalmeccanica).

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assenza fosse in realtà giustificata dal fatto che, alla luce del certificato medico del 28 agosto (e di un successivo accertamento dell’INPS), lo stato di malattia fosse effettivamente esistente, e che pertanto la contestata inadempienza del lavoratore fosse punibile con una sanzione conservativa prevista dal CCNL (multa e sospensione quelle di maggior rilievo).

Tale decisione non è stata però condivisa dalla Corte d’Appello, la quale evidenziando un errore di interpretazione delle norme contrattuali, da parte del giudice di primo grado, ha evidenziato che “il CCNL prevede che se l’assenza ingiustificata si prolunga oltre quattro giorni consecutivi, si applica la sanzione del licenziamento con preavviso, mentre le sanzioni conservative riguardano l’ipotesi del lavoratore che non comunica l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa – e non invia il certificato medico entro due giorni – o comunque non la giustifica per un periodo inferiore a quattro giorni“.

Tale decisione è stato confermata dalla Cassazione.

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