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Locazione, comodato, cedolare secca – registrazione tardiva – cosa fare?

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Cosa succede se registro in ritardo un contratto di locazione (anche con cedolare secca) o di comodato?

In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione, anche con cedolare secca, o di comodato gratuito posso ricorrere al pagamento della sanzione con ravvedimento operoso.

Registrazione contratto di Locazione

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
  • richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).

Registrazione contratti di comodato

Il contratto di comodato è soggetto a registrazione se redatto in forma scritta, la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto.

Ravvedimento tardiva registrazione/risoluzione contratto di locazione

Dal 1° gennaio 2016 sono in vigore le nuove sanzioni per la tardiva registrazione, o per gli adempimenti successivi e/o risoluzione dei contratti.

Sanzione per tardiva registrazione del contratto di locazione/comodato

La sanzione per la tardiva registrazione del contratto di locazione dipende dal ritardo in cui il contratto viene registrato. Ovviamente oltre la sanzione dovrà essere versata l’imposta originaria e gli interessi.

Per cui se il contratto viene registrato:

Ritardo Sanzione Calcolo sanzione Note
entro 30 giorni 6% 1/10 del 60% L’importo minimo della sanzione è comunque di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUIR
entro 90 giorni 12% 1/10 del 120% 24 euro
entro 1 anno 15% 1/8 del 120% 30 euro
oltre l’anno ed entro 2 anni 17,14% 1/7 del 120% 34,29 euro
oltre 2 anni 20% 1/6 del 120% 40 euro
dopo la constatazione della violazione 24% 1/5 del 120% (processo verbale di constatazione, senza notifica formale)

Come viene versata la sanzione?

La sanzione per il contratto di locazione andrà versata con il modello F24 Elide, codici tributo:

  • 1500 (pagamento imposta);
  • 1507 (sanzione);
  • 1508 (interessi).

In caso di tardiva registrazione con cedolare secca la sanzione andrà calcolata con riferimento all’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale.

La sanzione per il contratto di comodato è versata utilizzando il modello F23 indicando il codice tributo 671T, gli interessi sono sommati all’imposta di registro dovuta (109T).

Tardivo pagamento delle imposte per adempimenti successivi (annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe, cessioni) – (oltre interessi di mota e imposta dovuta):

entro 14 giorni 0,1% 1/15 di 1/10 del 15% per ogni giorno di ritardo – ravvedimento sprint
entro 30 giorni 1,5% 1/10 del 15%
entro 90 giorni 1,67 1/9 del 15%
entro 1 anno 3,75% 1/8 del 30
entro 2 anni 4,29% 1/7 del 30%
oltre 2 anni 5% 1/6 del 30%
dopo la constatazione della violazione 6% 1/5 del 30% (processo verbale di constatazione, senza notifica formale)

Come avviene il versamento?

Il versamento dovrà avvenire mediante il modello F24 Elide, codici tributo:

  • 1501/1502/1503/1504 (a seconda dello specifico adempimento);
  • 1509 (sanzione);
  • 1510 (interessi).

Tardivo versamento imposta di bollo (o regolarizzazione marche):

entro 14 giorni di ritardo: 0,67% (ovvero 1/15 di 1/10 del 100%) per ogni giorno di ritardo – ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 30 giorni di ritardo: 10%, ovvero 1/10 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 90 giorni di ritardo: 11,11%, ovvero 1/9 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 1 anno di ritardo: 12,5%, ovvero 1/8 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
entro 2 anni di ritardo: 14,28%, ovvero 1/7 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
oltre 2 anni di ritardo: 16,66%, ovvero 1/6 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 20%, ovvero 1/5 del 100% (+ interessi di mora + imposta dovuta)

Codice tributo F24 Elide: 1505 (pagamento imposta). Per le sanzioni e interessi non esiste un codice tributo specifico. E’ possibile regolarizzare applicando una marca del valore corrispondente, in caso di marca apposta in ritardo. In alternativa, e in mancanza di indicazioni specifiche, occorre verificare all’Ufficio AdE le modalità di versamento.

Tardiva risoluzione di un contratto in cedolare secca (non si tratta di ravvedimento operoso):

entro 30 giorni di ritardo: 35 euro
oltre 30 giorni di ritardo: 67 euro

Codice tributo F24 Elide: 1509 (sanzione tardivi adempimenti successivi).

Termine pagamento imposta in caso di risoluzioni, cessioni e proroghe

Un’altra importante novità è connessa al termine entro cui sarà possibile procedere al pagamento dell’imposta e alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di risoluzioni, cessioni e proroghe. L’art.17 del TUR prevedeva che l’attestazione del pagamento fosse presentata in AdE entro 20 giorni dall’effettuazione dello stesso, ma ora l’art. 17 del D. Lgs. 158/2015 sposta il termine a 30 giorni. Ricordiamo che in caso di utilizzo di RLI online il pagamento dell’imposta e la sua comunicazione all’AdE sono contestuali, quindi vengono assolti entrambi gli adempimenti in contemporanea.


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