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Dal primo luglio 2018 addio alla scheda carburante

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Dal primo luglio 2018, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 n. 302), le spese di carburante per autotrazione saranno, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605.

Ai fini Iva

La modifica ha effetto anche ai fini Iva, infatti, l’articolo 19 bis1 del Dpr 633/72, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, prevede che «l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

In base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

È evidente che la disposizione sia volta a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi. Non saranno, pertanto, inibiliti gli acquisti di carburante in contanti, ma non ne sarà legittimato il riconoscimento fiscale del costo.

Fattura Elettronica

Sempre dal 1° luglio 2018 gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

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