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Rottamazione-bis per il durc è sufficiente la domanda

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Anche per la rottamazione-bis delle cartelle, l’Inps rilascerà il Durc nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.


Lo ha precisato l’Inps nel messagio n. 142/2018.

Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva.

L’articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34.
Anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.
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