Home Uncategorized Credito di imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo

Credito di imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo

141
0

Il co. 643 dell’art. 1, L. 205/2017 concede un credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Requisiti

Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

A chi spetta il beneficio

Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Si ricorda che l’art. 1, co. 984, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) aveva istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta era attribuito al rivenditore dello strumento, il quale anticipava il contributo allo studente che lo acquistava.

La L. 208/2015 demandava ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità.

Tale provvedimento è stato emanato l’8.3.2016 e reca il titolo «Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

L’Agenzia delle Entrate ha poi emanato la C.M. 27.4.2016, n. 15/E, con la quale ha chiarito che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati rilasciano agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto sono esenti da imposta di bollo.

In relazione alla proroga concessa dalla Legge di Bilancio 2018, si ritiene dovrebbero essere ancora validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento e la Circolare indicati.

Credito d’imposta al rivenditore

Al rivenditore o al produttore che ha praticato lo sconto è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari allo sconto praticato.

A tal fine, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati:

  • il proprio codice fiscale;
  • quello dello studente;
  • quello dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo totale, comprensivo dell’Iva;
  • l’ammontare del contributo.

Ricevuta di fruibilità

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o dal produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, presentando il Mod. F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 20.4.2016, n. 26/E, ha istituito il codice tributo n. 6865 per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel Mod. F24, e ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Rispondi