Home Società e imprese Cooperative e Consorzi Cooperative non più con amministratore unico

Cooperative non più con amministratore unico

2959
0

Il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ha modificato l’articolo 2542 del codice civile prevedendo che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Organo collegiale

Dal primo gennaio, dunque, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl).

Viene di fatto completamente esclusa la possibilità dell’amministratore unico.

Durata del mandato

La stessa norma prescrive che, le cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) il mandato degli amministratore dura in carica  tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383).

Di fatto gli amministratori delle Coop non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Modifiche statutarie

Qualora gli statuti prevedano solo la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, bisogna provvedere altresì alla modifica dello statuto.

Operatività delle nuove norme

Quanto all’operatività delle nuove norme, deve ritenersi che, a prescindere dal loro recepimento negli statuti delle singole società (comunque obbligatorio, ove contengano clausole contrastanti con il nuovo articolo 2542 del Codice civile), esse sono di immediata applicazione, vale a dire che:

  • nelle cooperative che abbiano amministratori nominati per un periodo di tempo indeterminato o superiore al triennio, costoro (ipotizzando un esercizio sociale coincidente con l’anno solare) devono ritenere il 2018 come il primo anno di un mandato che non può durare più di tre esercizi e, quindi, devono ritenersi in carica fino all’assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2020;
  • nelle cooperative amministrate da un organo amministrativo diverso da cda di almeno tre membri, l’assemblea dei soci deve essere tempestivamente convocata per rendere la composizione dell’organo amministrativo conforme alla legge (e, nel contempo, per adeguare lo statuto).

Parere del notariato

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, uno studio del Consiglio nazionale del notariato (n. 9/2018/I) esprime una interpretazione benevola, e cioè ritiene che, nel caso di cooperative amministrate da un amministratore unico o da un cda con meno di tre membri, l’entrata in vigore della nuova legge non comporti una automatica decadenza di coloro che compongono l’organo in carica, ma “solo” l’obbligo di costoro di convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme a legge.

Termine massimo (per il notariato)

Il termine massimo per provvedere alla «messa in conformità» delle norme statutarie e della composizione degli organi amministrativi divenuti irregolari il notariato ritiene sia individuabile nelle assemblee che la prossima primavera verranno convocate per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017.

Chiarimenti del Mise

In base ai chiarimenti del Mise:

  • non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio.

Rispondi