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Lavoro: Contratto a termine sempre necessaria la firma del dipendente

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Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo
testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) – della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Non è, quindi, sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 2774 del 05/02/2018.

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