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I contributi Enasarco 2018

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Gli agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio nazionale, sono tenuti all’iscrizione all’Enasarco e alla relativa contribuzione.

Che cos’è l’Enasarco?

La Fondazione Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, costituita nel 1938. Oggi è un soggetto di diritto privato che, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 12, persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e Finanze.

La mission

La missione primaria della Fondazione Enasarco è quella di garantire prestazioni adeguate e certe, anche nel futuro, agli agenti e rappresentanti di commercio.

Come si calcola il contributo previdenziale?

I contributi all’ENASARCO si calcolano su “tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia.

Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

Le ditte mandanti possono consultare il calcolatore online.

Aliquote

Importi 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%
(di cui aliquota previdenza) 12,50% 12,50% 12,55% 13,00% 13,50% 14,00%
(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà) 2,15% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Ditta individuale/Società di persona

Se l’agente svolge l’attività in forma di ditta individuale/società di persone l’aliquota 2018 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall’1.1.2018) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 16% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante, come da seguente tabella:

SOGGETTO ALIQUOTA
Casa mandante (preponente) 8%
Agente 8%

 

Società di Capitali

In caso invece di società di capitale si applica un’aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente:

 
 
SCAGLIONI
 
 
ALIQUOTA 2018
A CARICO DELLA CASA
MANDANTE
A CARICO DELLAGENTE/
SOCIETÀ
Fino a 13.000.000,00 € 4% 3% 1%
Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 € 2% 1,5% 0,5%
Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 € 1% 0,75% 0,25%
Oltre 26.000.000,00 € 0,5% 0,3% 0,2%

 

Massimali e minimali 2018

Per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla, mentre per minimale contributivo si intende il minimo di contribuzione da versare comunque nel corso dell’anno, purché si siano incassate provvigioni.

Qualora il contratto inizi o termini durante l’anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale.

Per il 2018 gli importi sono stati aggiornati a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il massimale provvigionale è il seguente:

SOGGETTO MASSIMALE PROVVIGIONALE
2018
CONTRIBUZIONE MASSIMALE ANNUA
AGENTE MONOMANDATARIO
(IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)
. 37.913,00 . 6.066,08
(37.913 × 16%)
AGENTE PLURIMANDATARIO . 25.275,00 . 4.044,00
(25.275 × 16%)

I minimali contributivi per il 2018 sono i seguenti:

 
SOGGETTO
 
MINIMALE CONTRIBUTIVO 2018
AGENTE MONOMANDATARIO
(IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L’ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)
. 846
AGENTE PLURIMANDATARIO . 423

 

Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell’anno.
In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.

L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente
recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali, pertanto, nell’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d’anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

Agevolazioni per i giovani agenti

L’art.5 bis ha introdotto un regime contributivo agevolato in favore dei giovani agenti con età minore o uguale a trenta anniL’agevolazione è concessa a condizione che l’agente, nel triennio 2018 – 2020, venga iscritto per la prima volta alla Fondazione Enasarco o che, qualora già iscritto, si veda conferire un nuovo incarico purché i precedenti siano cessati da almeno tre anni.

L’agevolazione si traduce nella riduzione dell’aliquota contributiva, in misura progressivamente maggiore nel secondo e terzo anno successivo alla prima iscrizione o ripresa dell’attività, con l’intento specifico di assicurare la fidelizzazione dell’agente e garantire la permanenza nella professione. Un altro aspetto è il dimezzamento del minimale contributivo, al fine di salvaguardare quegli iscritti che, avendo avviato o ripreso l’attività e dovendo ancora inserirsi appieno nel contesto lavorativo, producano provvigioni in misura ridotta.

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