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Il compenso dell'amministratore è pignorabile senza limiti

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I compensi spettanti agli amministratori di società sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c. (ovvero un quinto).

Lo ha precisato la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1545 del 13 settembre 2017.

Il quesito, approdato alle Sezioni Unite della cassazione, consiste nello stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore sia qualificabile come di lavoro parasubordinato od autonomo (ovvero estraneo a tale ambito) e, di conseguenza, stabilire se il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c. sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell’amministratore stesso.

La risposta della Cassazione

L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifiche, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che í compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza í limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c..

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