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Incentivo occupazione NEET – Indicazioni operative

L’Inps, con la Circolare numero 48 del 19 marzo 2018 ha fornito le istruzioni per la fruizione del Bonus NEET, introdotto dall’ANPAL per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2018.

Istanza di ammissione telematica

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” devono presentare un’istanza di ammissione telematica ed esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

Chi può fruire dell’agevolazione?

Ai sensi del D.D. n. 3/2018, possono fruire dell’incentivo occupazione NEET i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia giovani”, di età compresa tra i 16 anni e 29 anni; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Dove dev’essere ubicata la sede di lavoro?

L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia autonoma di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:
– a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– apprendistato professionalizzante.

A chi spetta l’incentivo

L’incentivo spetta anche in caso di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e a tempo parziale mentre è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Misura dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Scadenza della fruibilità dell’incentivo

L’incentivo deve esser fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

Cumulabilità

Lo sgravio in esame può essere cumulato con l’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori under 35 previsto dall’art. 1, comma 100, L. n. 205/2017 c.d. Legge di bilancio 2018.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza telematica di ammissione all’Inps, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

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