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Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo

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Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono disciplinate dall’art.25 del DPR 600/1973.

Che cosa dice l’art. 25 del Dpr 600/73?

L’art. 25 del Dpr 600/73 dice che i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, ovvero gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, professionisti, che corrispondono […] compensi […] per prestazioni di lavoro autonomo, […] devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche […]

Su cosa si applica la ritenuta d’acconto?

La ritenuta di acconto si calcola sull’imponibile della fattura, ovvero sugli onorari o compensi e non sulle spese anticipate in nome e per conto del cliente (Ex art. 15 Dpr 633/72).

Esempio di calcolo
Compensi e onorari professionali 1000
Cassa professionale (es. 4%) 40
Iva 22% 228,8
Spese in nome e per conto 100
Totale parcella 1368,8
(-) ritenuta d’acconto 200
Netto da pagare 1168,8

I privati

Non operano la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo i privati. Pertanto il professionista sarà tenuto ad emettere una fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Esempio di calcolo
Compensi e onorari professionali 1000
Cassa professionale (es. 4%) 40
Iva 22% 228,8
Spese in nome e per conto 100
Totale parcella (da pagare) 1368,8

Quando si opera la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso ad un professionista, il sostituto di imposta deve operare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, che nella maggior parte dei casi è pari al 20%.

Quale aliquota?

Sui compensi di lavoro autonomo si applica la ritenuta d’acconto del 20%, salvo che questi non siano corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte in Italia, in tal caso si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 30%.

Il versamento delle ritenute

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, i sostituti di imposta devono versare le ritenute mediante il modello F24 (delega di pagamento), in modalità telematica utilizzando il codice tributo 1040.

Esempio.

Se il compenso viene corrisposto il 06/04/2018 ed il professionista emette la parcella in pari data, la ritenuta d’acconto deve essere versata entro il 16 maggio 2018.

Se il termine di versamento dovesse cadere di sabato o di giorno festivo, il versamento potrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Altri adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto di imposta dovrà:

  • predisporre ed inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica, ovvero il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute effettuate, che dovrà inoltrare/consegnare al professionista entro il 31 marzo dell’anno successivo.

LE SCADENZE 2018

INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA ALL‘AGENZIA DELLE ENTRATE  
7.3.2018
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICA AI PERCIPIENTI  
31.03.2018
  • presentare il modello 770 per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate e versate nell’anno precedente.

Che deve fare il professionista?

Le uniche accortezze a carico del professionista sono quelle di emettere la fattura/parcella indicando correttamente la ritenuta d’acconto, salvo che la stessa non sia emessa nei confronti di privato o che il professionista non abbia optato per il regime agevolato (i cosiddetti contribuenti forfettari).

I contribuenti forfettari

I contribuenti forfetari non sono né sostituti d’imposta né sostituiti, pertanto non subiscono la ritenuta d’acconto sulle prestazioni effettuate, ma hanno l’obbligo di rilasciare un’apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Non operano la ritenuta d’acconto in qualità di sostituti d’imposta sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi/professionisti ma hanno l’obbligo di compilare l’apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi contenente i codici fiscali e i redditi corrisposti ai percipienti.

La dichiarazione del contribuente forfettario

In calce alla propria fattura/parcella il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di appartenere al regime forfetario come definito dall’art. 1 commi 54-89 della L.190/2014 e che pertanto richiede di non essere assoggettato alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1 comma 67 in quanto i redditi cui le somme afferiscono saranno soggette ad imposta sostitutiva. Dovrà inoltre impegnarsi a comunicate eventuali variazioni che nel corso dell’anno dovessero comportare la fuoriuscita dal regime.

Esonero dalle ritenuta sui compensi erogati e obblighi informativi in dichiarazione

Gli aderenti al regime forfetario, come già detto, non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto al soggetto a cui corrispondono compensi, stipendi, provvigioni perché non sono sostituti d’imposta.

Cosa fare alla ricezione di una fattura di un professionista?

Alla ricezione della fattura di un professionista ordinario, il forfetario dovrà corrispondere l’intero importo, senza operare alcuna ritenuta.

Devono però, in ogni caso, comunicare in dichiarazione dei redditi:

  • il codice fiscale dei percipienti;
  • l’ammontare dei redditi corrisposti.

Pur non sussistenza alcun obbligo, è preferibile comunicare al percipiente di appartenere al regime forfetario come definito dall’art. 1 commi 54-89 della L.190/2014, dichiarando di non essere obbligato ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti in quanto ai sensi dell’art.1 comma 69 L.190/2014 non è considerato sostituto d’imposta.

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