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Spese per il carburante: i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dall'A.d.E.

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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA con provvedimento n. 73203/2018 ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione).

L’’acquisto di carburanti e lubrificanti

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Forme di pagamento qualificato ritenute idonee

Nel rispetto di tale previsione normativa, con il presente provvedimento il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Ai fini della detrazione iva

In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Ai fini della deducibilità del costo

I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Fonte: Provvedimento n. 73203/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

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