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Novità sul lavoro dall'ispettorato del lavoro

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le Circolari nn. 6 del 29.03.2018 e 7 del 29.03.2018 – n. 49 del 15.03.2018 e n. 50 del 15.03.2018 – nonché Nota n. 43 del 06.03.2018, è intervenuto fornendo i seguenti chiarimenti:


Contratti di subfornitura

Il regime di solidarietà previsto per i contratti di appalto deve trovare applicazione anche
nei confronti dei contratti in esame.

Distacco e codatorialità nei contratti di rete

Il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese (il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese mentre non possono parteciparvi soggetti non qualificabili come imprenditori quali, ad esempio, professionisti e associazioni).
Da tempo è previsto che l’interesse della parte distaccante (requisito essenziale insieme alla temporaneità in tema di liceità del distacco) sorge automaticamente in forza dell’operare della rete e che tra le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti assunti con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso che deve essere iscritto nel registro delle imprese e deve contenere l’ elenco dei lavoratori, formalmente assunti da una delle imprese partecipanti, e operanti nel contratto di rete.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, i lavoratori in distacco o codatorialità hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione ed eventuali omissioni afferenti il loro trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità solidale tutti i codatori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

Contratto di lavoro intermittente

In ossequio all’orientamento della giurisprudenza oramai consolidata, in assenza della valutazione dei rischi il contratto intermittente è automaticamente trasformato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere part-time.

Obblighi previdenziali nei confronti di collaboratori familiari nei settori artigianato, commercio e agricoltura

Premesso che l’esame delle attività prestate dai collaboratori e dei coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, in alcune ipotesi (pensionato o familiare che abbia già un impiego full time) è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
In generale, l’indice di valutazione di occasionalità della prestazione viene individuato nelle 90 giornate annue che, in relazione al settore turistico laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni).
Il sopraccitato criterio di valutazione, valido ai fini INPS ma non ai fini INAIL (sul punto vedasi lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), non deve operare in termini assoluti e, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale in tema di collocamento mirato dei disabili

Nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali, il limite semestrale per gli operai agricoli, può arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue.

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